Disabled, Child, Physical Impairment.

Legge Dopo di noi: misure e agevolazioni per soggetti disabili e senza famiglia

Da Oggi.it del 05.01.2020 l’articolo di Daniele Bonaddio

Che ne sarà dei soggetti disabili se i genitori non potranno più occuparsene (es. in caso di morte)? A questo interrogativo ha cercato di dare risposta la Legge Dopo di noi (Legge n. 112/2016), la quale riconosce una serie di agevolazioni per favorire i soggetti gravemente disabili costretti a vivere senza la presenza di familiari che possono prendersene cura.
Dunque, obiettivo primario della legge è di promuovere e favorire il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità. I benefici sono di diverso tipo: dalla concessione di maggiori agevolazioni fiscali all’estensione di alcune esenzioni in merito all’imposta di successione e donazione ai negozi giuridici, ivi compresi il trust, istituiti a favore di soggetti con disabilità grave.
La legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza.

Ma vediamo nel dettaglio cos’è la legge “Dopo di noi”, quali sono gli aiuti volti a tutelare le persone affette da gravi disabilità e senza famiglia.

Misure e agevolazioni per soggetti disabili.

Legge Dopo di noi: COSA STABILISCE.
Si tratta di una legge in favore di disabili che si trovano improvvisamente senza familiari che possano prestargli assistenza. In pratica, le misure introdotte servono per evitare l’istituzionalizzazione e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.
Nel caso in cui venga nominato un amministratore di sostegno, questi, tenuto conto, ove possibile, della volontà della persona interessata e dei genitori o del genitore eventualmente in vita, definisce o aggiorna i termini del progetto individuale di vita del beneficiario.
La legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità.

Legge Dopo di noi: ISTITUZIONE DEL FONDO DISABILI.
Al fine di dare attuazione alle finalità su esposte, la L. n. 112/2016 ha previsto l’istituzione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Al riguardo sono stati dedicati:
– 90 milioni di euro per l’anno 2016;
– 38,3 milioni di euro per l’anno 2017;
– 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Le finalità del Fondo sono di:
– attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l’isolamento delle persone con disabilità;
– realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;
– realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all’articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
– sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.

Legge Dopo di noi: DETRAIBILITA’ SPESE.
Tra gli incentivi previsti in favore dei disabili privi di assistenza familiare, è possibile annoverare la detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative. In particolare, è stata apportata una modifica in materia di detrazione per oneri di cui all’art. 15, co. 1, lett. f) del Dpr. n. 917/1986 (cd. Tuir). In pratica, dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19% “dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a 630 euro per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente”.

Grazie alla legge “Dopo di noi”, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’importo di 530 euro è elevato a 750 euro relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’art. 3, co. 3, della Legge n. 104/1992.

Legge Dopo di noi: ISTITUZIONE DI TRUST.
Altra agevolazione riguarda l’istituzione di trust a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie. In pratica, i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust, all’atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave accertata, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 2, co. da 47 a 49, del DL n. 262/2006, convertito con modificazioni in Legge n. 286/2006.
Al riguardo, le esenzioni e le agevolazioni sono ammesse a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust. Le esenzioni e le agevolazioni sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:
– l’istituzione del trust sia fatta per atto pubblico;
– l’atto istitutivo identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;
– l’atto istitutivo individui gli obblighi del trustee, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti.
Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal Dpr. n. 642/1972. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all’art. 9, co. 1, del DLgs n. 23/2011.

Legge Dopo di noi: TUTTE LE AGEVOLAZIONI.
Ricapitolando, le agevolazioni che spettano al soggetto disabile privo di assistenza familiare sono:
– esenzione dell’imposta di successione e donazione;
– imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa;
– esenzione bollo su tutti gli atti, i documenti le istanze, i contratti e tutte le attestazioni poste in essere i richieste dal trustee;
– aumento detrazione delle polizze assicurative disabili, in particolare il limite passa da 530 euro a 750 euro per le polizze assicurative aventi a oggetto il rischio morte, a condizione che siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave.

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