Contrassegno per disabili sulle auto | Legislazione e novità

C’era tempo fino al 15 settembre 2015 per adeguarsi alla legislazione riguardante i contrassegni per disabili da apporre all’interno delle auto. A stabilire l’utilizzo del contrassegno di colore blu e non più di quello arancione ci aveva pensato un Decreto del Presidente della Repubblica, il n. 151 del 30 luglio 2012. Da chiarire in merito dunque che l’obbligatorietà riguarda il CUDE Azzurro (Contrassegno Unico Disabili Europeo).

C’è tuttavia un’altra questione che riguarda ancora i contrassegni per disabili: questa volta si tratta del Parere n. 1567 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 marzo 2016, dove si specifica che nell’articolo 381 del DPR 495/92 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice Strada, aggiornato e modificato dal citato DPR 151/12) «pur prevedendo tale condizione [impedita o sensibile riduzione della capacità di deambulazione], non si fa chiaro riferimento agli arti inferiori né alla patologia che la ha determinata. L’articolo dunque non dovrebbe essere interpretato in senso eccessivamente restrittivo, tanto che a sostegno di quanto detto, il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, prevede, all’art. 12, comma 3, che la normativa relativa al contrassegno speciale sia estesa anche alla categoria dei non vedenti.

Un’accezione dunque che lascia intendere che il contrassegno potrebbe essere rilasciato a persone con altro tipo di disabilità: come ad esempio il disabile psichico, il quale teoricamente non ha problemi di deambulazione, ma che proprio a causa della propria specifica patologia, non può essere considerato autonomo nel rapporto con la mobilità e la strada e necessita comunque della mediazione di terze persone che le accompagnano e gestiscono i loro spostamenti.

Una considerazione importante di cui ci facciamo portatori e sulla quale invitiamo a riflettere tutti gli enti e le istituzioni preposte.

Autismo e scuola, allenare le abilità sociali si può

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Daniela Mariani Cerati:

Da qualche anno si é individuata la lettura della mente, ossia la capacità di leggere il pensiero altrui, di mettersi nei panni degli altri, come la base della socialità. Si é ipotizzato che questa sia l’abilità di base, presente già in bambini molto piccoli, che manca nei bambini con autismo e che da questa mancanza dipendano le loro difficoltà nell’interazione sociale.
Si é coniato il termine “mind-blindness” che significa cecità mentale. E’ molto importante sapere se si tratta di mancanza totale o di ritardo nell’acquisizione, di deficit parziale che può essere migliorato con l’educazione.
Per dirimere questo quesito hanno fatto ricerche rigorose Marco Valenti e Monica Mazza dell’Università de l’Aquila. Hanno così documentato che la seconda ipotesi é quella vera e che quindi vale la pena esercitare la teoria della mente nei bambini e ragazzi con autismo, come premessa per migliorare le abilità sociali più complesse.
Le loro ricerche sono state pubblicate su una prestigiosa rivista internazionale: il Journal of Autism and Developmental Disorders (JADD).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28597142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28213839

Per un ampio resoconto della ricerca rimando al sito di Gianluca Nicoletti

http://www.pernoiautistici.com/2017/06/da-laquila-una-ricerca-sulle-potenzialita-sociali-degli-autistici/

I risultati di questa ricerca devono stimolare insegnanti e genitori ad approfittare delle mille occasioni che la vita quotidiana offre per sviluppare la teoria della mente negli allievi con autismo e non solo in loro. Credo che anche in molti allievi normodotati questa abilità sia carente.
Un compagno arriva a scuola con una faccia allegra. Cerchiamo di capire perché? E viceversa.
Se sappiamo che la teoria della mente esiste nei bambini con autismo e pertanto può essere migliorata, l’atteggiamento dell’educatore sarà molto diverso rispetto al pessimismo che si installerebbe se fosse stata documentata una completa cecità mentale e non una semplice miopia”.

Legge sul “Dopo di Noi” | Una guida dell’ANFFAS

E’ trascorso un anno dall’approvazione della Legge 112/16 (Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), nota anche come “Legge sul Dopo di Noi”. L’ANFFAS Nazionale, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, in occasione di questo importante anniversario ha prodotto una guida di facile ed immediata lettura alla norma e al Decreto Attuativo di essa del 23 novembre 2016.
Questo – spiegano dall’ANFFAS – vuole essere uno strumento di semplice e immediata consultazione che, pur non perdendo il fine dell’esaustività dell’informazione, può essere utilizzato da familiari di persone con disabilità, leader associativi, operatori sociali, sanitari e giuridici, nonché dai decisori amministrativi che necessitano di confrontarsi su quanto indicato dalla Legge 112/16, per fare in modo che sui vari territori vi sia una concreta e aderente attivazione del tutto”.

A questo link tutti i dettagli: http://bit.ly/2rXG97y

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: comunicazione@anffas.net.

I permessi lavorativi e le esigenze di chi presta assistenza | La decisione della Cassazione

Novità per i permessi lavorativi per l’assistenza a un congiunto con handicap in stato di gravità: una sentenza recente della Corte di Cassazione, infatti, ha espresso il proprio parere sull’interpretazione delle disposizioni in materia. Con questa sentenza si arriva a contemplare anche, entro determinati limiti, il soddisfacimento delle esigenze del lavoratore.

In base a quanto stabilito dalla Suprema Corte, l’interesse primario espresso nella norma che istituisce questi permessi lavorativi è quello di «assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile» realizzate in ambito familiare. La Corte osserva che questa prospettiva consente che i permessi lavorativi siano «soggetti ad una duplice lettura: a) vengono concessi per consentire al lavoratore per prestare la propria assistenza con maggiore “continuità”; b) vengono concessi per consentire al lavoratore, che con abnegazione dedica tutto il suo tempo al familiare handicappato, di ritagliarsi un breve spazio per provvedere ai propri bisogni ed esigenze personali».

Ma, si legge anche sul sito Superando.it, su un articolo di Simona Lancioni, “poiché una lettura non esclude l’altra, ed essendo certo «che da nessuna parte della legge, si evince che, nei casi di permesso, l’attività di assistenza deve essere prestata proprio nelle ore in cui il lavoratore avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa», è possibile concludere che è sufficiente che l’assistenza «sia prestata con modalità costanti e con quella flessibilità dovuta anche alle esigenze del lavoratore».
Pertanto se – sempre secondo la Cassazione – «i permessi servono a chi svolge quel gravoso [compito] di assistenza a persona [i.e. persone] handicappate, di poter svolgere un minimo di vita sociale, e cioè praticare quelle attività che non sono possibili quando l’intera giornata è dedicata prima al lavoro e, poi, all’assistenza», è tuttavia altrettanto ovvio che l’assistenza deve esserci, e che pertanto i permessi non possono essere considerati come dei veri e propri periodi di ferie dei quali il lavoratore potrebbe disporre discrezionalmente. Non è dunque ammissibile che – come nel caso specifico da cui è scaturita la Sentenza – il lavoratore utilizzi i permessi per recarsi all’estero, poiché tale attività non è compatibile con lo svolgimento di alcuna attività assistenziale. Un conto, cioè, è organizzarsi il lavoro di assistenza in modo da renderlo meno gravoso e compatibile anche con le esigenze del lavoratore, altra questione è invece assentarsi e non svolgere alcuna assistenza.

In conclusione,  e in sintesi, ciò che viene espresso in questa Sentenza della Corte di Cassazione è che l’attività di assistenza non deve essere concepita come un qualcosa di totalizzante, ma come un lavoro dotato di una flessibilità tale da soddisfare contemporaneamente sia le esigenze della persona disabile (che rimane in ogni caso la beneficiaria della misura in questione), sia quelle del lavoratore che assiste (o, almeno,alcune di esse)”.

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In Gazzetta Ufficiale novità per i Decreti Buona Scuola

Sono online a questo link (http://bit.ly/2q37iEj) e sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale (numero 112 di ieri 16 maggio 2017), i decreti attuativi della Buona scuola. Lo ha annunciato il Miur con tweet apparso sul proprio profilo Twitter ufficiale.

Ecco gli argomenti degli otto decreti:

Dlgs n. 59
Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Dlgs 60
Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Dlgs 61
Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Dlgs 62
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Dlgs n. 63
Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Dlgs 13 aprile 2017, n. 64 Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Dlgs 65
Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Dlgs 66
Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

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Ecco i nuovi LEA. E c’è anche l’autismo

Oggi vi proponiamo il testo integrale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sui nuovi LEA firmati da Gentiloni il 12 gennaio scorso. Moltissime le novità: ce ne sono anche alcune importanti che riguardano l’autismo. La sindroma infatti entra a pieno titolo nel testo. Si parla di “diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato, integrazione nella vita sociale e sostegno per le famiglie”, con un esplicito riferimento alla legge sull’autismo (134/2015). E’ l’articolo 60 dei Lea a riguardare lo spettro autistico.

Con i nuovi LEA, si arriva ad una spesa aggiuntiva del Sistema Sanitario Nazionale finanziata con 800 milioni di euro vincolati. Il provvedimento interviene su quattro fronti:

  1. definisce attività, servizi e prestazioni garantite ai cittadini dal Ssn;
  2. descrive con maggiore dettaglio e precisione prestazioni e attvità oggi già incluse nei Lea;
  3. ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione;
  4.  innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica.

E il ministro Lorenzin ha anche istituito una nuova task force per monitorarne l’applicazione. Trovate qui il testo integrale in Gazzetta.

Qui la dichiarazione che, in piena estate, dopo la revisione del testo, esprimeva Davide Faraone, allora sottosegretario all’Istruzione e oggi alla Salute: “grande soddisfazione per il risultato ottenuto con l’emanazione dei nuovi Lea. Nel testo definitivo del Ministero della Salute si fa riferimento esplicito all’autismo, così come avevamo fortemente richiesto, e si rimanda ai contenuti della legge 134/2015 per il trattamento dei servizi relativi a questo disturbo. I Lea sono un punto di partenza, uno dei primi tasselli fondamentali di un percorso che stiamo costruendo giorno dopo giorno, guai a considerarli un traguardo raggiunto. Adesso le regioni dovranno adeguare i propri servizi e dovranno senza dubbio arrivare fondi dedicati a sostegno di chi opera in questo ambito e delle famiglie di persone con autismo”.

Pensione anticipata per i caregiver, dall’1 maggio è possibile

Novità in vista dall’1 maggio fino al 30 giungo per quanto riguarda le pensioni anticipate senza oneri: tra le categorie di lavoratori che potranno richiedere questo diritto rientrano anche disoccupati senza ammortizzatori sociali, caregiver familiari e lavoratori di settori usuranti. Per accedervi, come requisiti obbligatori, i lavoratori dovranno aver compiuto il 63esimo anno di età e aver maturato 36 anni di anzianità contributiva.

Salvo ritardi dell’ultimo momento, l’1 maggio dunque è il giorno fissato per il debutto dell’Ape sociale, ossia l’anticipo pensionistico agevolato, che permetterà ad alcune categorie “svantaggiate” di andare in pensione prima del termine previsto dalla norma generale. Nello specifico, la prima categoria è composta da coloro che risultino disoccupati e privi di ammortizzatori sociali da almeno tre mesi; la seconda dai “caregiver familiari”, ovvero i lavoratori e le lavoratrici che assistano in maniera continuativa, da almeno sei mesi, un coniuge, un figlio o un genitore convivente con un’invalidità di almeno il 74%. Il terzo gruppo di beneficiari è infine rappresentato da lavoratori e lavoratrici che svolgono attività gravose e pesanti, quali: edili, conduttori di gru, di mezzi pesanti, di convogli ferroviari, personale viaggiante, conciatori di pelli e pellicce, infermieri e ostetriche ospedalieri adibiti a turni, addetti alla cura e assistenza di persone non autosufficienti, insegnanti dei nidi e delle scuole di infanzia, facchini, addetti ai servizi di pulizia e operatori ecologici. In questi casi, però, oltre ai 63 anni di età, bisogna aver maturato 36 anni di anzianità contributiva, di cui 6, in via continuativa, in una di queste attività.

“Non sarà una passeggiata né per i lavoratori né per il patronato – avverte Morena Piccinini, presidente Inca – Bisognerà fare i conti con le complesse operazioni di verifica individuale dei requisiti richiesti – spiega -, ma soprattutto con i tempi contingentati per la presentazione delle domande, imposti dalla norma. Le specificità sono tali da rendere molto complicata l’operazione, quindi abbiamo predisposto una campagna di informazione affinché i lavoratori e le lavoratrici possano rivolgersi fin da subito alle strutture territoriali del nostro patronato, dove operatori e operatrici competenti hanno già tutti gli strumenti per intervenire”.

Il decreto attuativo dovrebbe essere emanato a breve, mentre le richieste portano essere inoltrate fino al 30 giugno. Seguiranno le verifiche sulle posizioni contributive e assicurative, sulla base delle quali sarà compito dell’Inps certificare eventualmente il diritto a questo beneficio, particolarmente vantaggioso perché, a differenza dell’Ape volontaria, non comporta alcun onere per i lavoratori. Complessivamente, il governo ha stanziato 300 milioni di euro, nella legge di bilancio 2017, da destinare a questa forma di prepensionamento. Solo se le risorse “avanzeranno”, a quel punto l’Inps potrebbe esaminare le domande presentate tra il 30 giugno e la fine di novembre.

ASDEU, è online il questionario sui costi dello spettro autistico in Italia

E’ online il questionario sui costi dello spettro autistico in Italia, inserito sulla piattaforma europea ASDEU (Autism Spectrum Disorders in the European Union). Il progetto ASDEU accetta il contributo da parte di tutti coloro che sono interessati all’autismo. Il questionario dedicato “all’indagine speciale” consente ai professionisti, individui con autismo e alle loro famiglie/caregivers di collegarsi direttamente alle indagini di ASDEU per raccogliere informazioni cruciali sull’autismo.

Condividendo la vostra esperienza, potrete aiutare ASDEU a migliorare la conoscenza sui disturbi dello spettro autistico (ASD) in Europa accelerando lo sviluppo di servizi e interventi più efficaci per le persone con autismo e le loro famiglie. Al momento tutte le indagini sono disponibili in inglese, spagnolo e italiano (alcune sono disponibili anche in Tedesco, Portoghese e Danese). Le indagini saranno tradotte in altre lingue europee incluso il polacco, francese, islandese e rumeno. Quando le traduzioni saranno complete verrà pubblicato un annuncio sul sito web di ASDEU.

Uno dei questionari disponibili è quello sullo “Studio su Prevalenza e costi“. In genere, gli studi mirati a stimare la prevalenza dell’autismo (come quello che sta attualmente conducendo l’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico in Italia), sono sempre seguiti da un ambito di ricerca finalizzato a conoscere i costi associati alla diagnosi di autismo. Completando questa indagine potrete aiutare la ricerca a stimare questi costi.

Chi può rispondere? Potete rispondere a questa indagine se siete persone affette dallo spettro autistico o se siete genitori o persone che si prendono cura di qualcuno. Il questionario raccoglie le informazioni da persone nello spettro autistico di tutte le età sull’accesso ai servizi educativi, all’assistenza sanitaria, ai servizi sociali e ad altri servizi correlati all’autismo. Potrete compilare il questionario se è una persona nello spettro autistico, un genitore o l’assistente/caregiver di una persona nello spettro a cui ha dato il consenso per rispondere al suo posto. Alla fine del questionario c’è una sezione con domande specifiche per i genitori, i familiari o gli assistenti/caregivers.

Il questionario è anonimo e sono necessari circa 20-30 minuti per completarlo. Potrete salvare le vostre risposte e continuare in qualsiasi momento. Le domande contrassegnate con un asterisco (*) sono obbligatorie.

Compila l’indagine a questo link: http://asdeu.limequery.com/571415/lang/it/newtest/Y

Potete trovare maggiori informazioni sui progressi dei diversi studi di prevalenza in Europa sul sito web ASDEU (http://asdeu.eu/updates/)​