LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA

Pubblichiamo di seguito le LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA E DEL PROFILO DI FUNZIONAMENTO TENUTO CONTO DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE (ICD) E DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO, DELLA DISABILITÀ E DELLA SALUTE (ICF) DELL’OMS.

Le Linee Guida definiscono:

a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell’OMS;

b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto di ICF dell’OMS.

Le linee guida possono essere consultate a questo link:

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3276_allegato.pdf

Agevolazioni fiscali disabili 2022: regole e guida aggiornata dalle Entrate

Pubblichiamo di seguito la guida per le agevolazioni fiscali disabili 2022, che è possibili visualizzare anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La guida è consultabile a questo link: https://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2021/06/Guida_alle_agevolazioni_fiscali_per_le_persone_con_disabilit%C3%A0.pdf

La guida, scaricabile anche in formato pdf, si divide in:

  • Introduzione;
  • Agevolazioni per il settore auto;
  • Altre agevolazioni.

Tra queste ultime, gli argomenti trattati riguardano:

  • Detrazione per figli a carico;
  • Spese sanitarie e mezzi di ausilio;
  • Detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti;
  • IVA ridotta per i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici;
  • Altre agevolazioni per i non vedenti;
  • Eliminazione delle barriere architettoniche;
  • Detrazione per polizze assicurative;
  • Imposta agevolata su successioni e donazioni.

 

Agevolazioni fiscali per persone con disabilità

Di seguito pubblichiamo un elenco aggiornato per agevolazioni fiscali per persone con disabilità.

Detrazioni IRPEF in caso di figli portatori di disabilità

Alla persona che ha fiscalmente a carico la persona disabile spettano le seguenti detrazioni IRPEF (inversamente proporzionale al reddito, con soglia massima 95.000 euro): 1.620 euro per ogni figlio fino a tre anni di età, 1.350 euro dai tre anni in su, ulteriori 200 euro per figlio a partire dal primo se con più di tre figli a carico.

La detrazione è calcolata in modo inversamente proporzionale al reddito e si annulla per redditi superiori ai 95 mila euro l’anno.
Veicoli

In caso di acquisto di veicoli destinati ad essere utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili spettano detrazione IRPEF del 19% della spesa d’acquisto ed IVA al 4% sull’acquisto, esenzione bollo auto ed imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Le agevolazioni spettano una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto), a meno di furto (al netto dell’eventuale rimborso assicurativo) o cancellazione del precedente veicolo dal PRA, per demolizione.

L’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due anni dall’acquisto con IVA al 4%, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta.
Le agevolazioni spettano a:

  • non vedenti e sordi
  • disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
  • disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
    pluriamputazioni
  • disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (è obbligatorio l’adattamento del veicolo e le agevolazioni spettano anche per l’acquisto di motocarrozzette autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile).
Altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici

Per l’acquisto di altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici spettano:

  • la detrazione IRPEF del 19% della spesa d’acquisto di sussidi tecnici e informatici
  • l’IVA al 4% sull’acquisto
  • le detrazioni per le spese di acquisto e mantenimento cane guida per non vedenti
  • la detrazione IRPEF al 19% spese per i servizi di interpretariato dei sordi.

Per le spese effettuate per acquistare telefonini per sordomuti, sussidi tecnici e informatici e cucine, si può fruire della detrazione solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la specifica disabilità, da attestare mediante certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, richiesta dal Dm 14 marzo 1998 per fruire dell’aliquota IVA agevolata.
Barriere architettoniche

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione IRPEF pari al:

  • 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2019
  • 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2020.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

  • quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)
  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Spese sanitarie

Per le spese mediche generiche e di assistenza specifica è prevista la deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo pagato.

Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.

Possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, anche da parte di chi ha il disabile a carico, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:

  • il trasporto in ambulanza del disabile
  • il trasporto del disabile effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti (per esempio il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza ai disabili
  • l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
  • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione
  • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni (non cumulabile con i bonus ristrutturazioni)
  • l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l’installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione della persona con disabilità (per la parte eccedente quella per la quale si fruisce della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche)
  • l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche
  • mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.
Assistenza personale

Per l’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana sono previste le seguenti agevolazioni fiscali:

  • deduzione dei contributi (fino a 1.549,37 euro) per addetti a servizi domestici e assistenza personale o familiare
  •  detrazione spese per addetti all’assistenza personale (fino a 2.100 euro) per redditi fino a 40.000 euro.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d’imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico e anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:

  • una casa di cura o di riposo
  • una cooperativa di servizi
  • un’agenzia interinale.

Legge di Bilancio: 50 milioni per l’autismo

Il 19 dicembre la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato l’emendamento 80.08 alla Legge di Bilancio per il 2021 che aumenta lo stanziamento per la Legge sull’autismo (134/2015) facendo seguito all’appello dell’Angsa. La legge di Bilancio è stata approvata il 23 dicembre alla Camera e si attende a giorni la sua approvazione definitiva dal Senato della Repubblica. Il comunicato di Angsa e il testo dell’emendamento e dell’articolo 402:

Approvato l’emendamento dell’onorevole Gemmato, che prevede per il 2021 uno stanziamento di 50 milioni di euro a favore dell’autismo. Fin da subito abbiamo sostenuto il documento, anche attraverso il video realizzato dai genitori dell’Angsa, diventato virale nel giro di pochissimo tempo. Un bel regalo di Natale per le nostre famiglie. I fondi serviranno anche a sostenere la ricerca scientifica. Un ringraziamento a Gemmato e a tutti coloro che hanno appoggiato la sua proposta. Il fondo verrà così ripartito:

  • 15% allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;
  • 25% all’incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti;
  • 60% all’incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto alla prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall’Istituto superiore di sanità.

L’oggetto dell’emendamento: “Articolo 80-bis – Incremento della dotazione del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico”

Aggiunge l’80-bis che modifica la disciplina relativa al finanziamento delle misure a favore dei soggetti con disturbi dello spettro autistico contenute nella legge di bilancio per il 2016 (Legge n. 208 del 2015). In particolare, la modifica prevista al comma 401 della citata legge di bilancio è volta ad incrementare la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (cd. Fondo autismo) per un importo pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021.

Si ricorda che i commi 401 e 402 della legge di bilancio per il 2016 hanno disposto l’istituzione, presso il Ministero della salute, di tale Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a seguito dell’approvazione della legge n. 134/2015 che ha  previsto interventi finalizzati a garantire  la tutela  della  salute,  il  miglioramento  delle  condizioni  di vita e l’inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in  conformità a quanto previsto da una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo.

Le modalità di attuazione delle norme sono state disposte mediante il decreto del Ministero dell salute di concerto con il MEF, del 30 dicembre 2016. Le  risorse sono state poi aumentate a 10  milioni per ciascuno degli  anni 2019 e 2020 dalla legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, co. 455). Da ultimo, l’articolo 31-ter del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. Decreto Agosto, L. 126/2020) ha incrementato di ulteriori 10 milioni di euro la dotazione per il 2020.

Il comma 2 prevede inoltre una novella al comma 402, articolo 1, della citata legge di bilancio 2016 disponendo che con decreto di natura regolamentare adottato del Ministro della salute, di concerto con il MEF, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione del Fondo autismo e le altre disposizioni necessarie per la sua attuazione. Il regolamento, ai sensi del comma 3, deve essere adottato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio. In particolare, esso dovrà stabilire la destinazione delle risorse del Fondo in base alle seguenti percentuali previste per i diversi settori di intervento:

  1. a) una quota pari al 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;
  2. b) una quota pari al 25% all’incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e private con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, degli adolescenti e degli adulti, con contributo da erogare alle strutture private subordinatamente al conseguimento dell’accreditamento da parte del SSN;
  3. c) una quota pari al 60% all’incremento del personale del SSN preposto la prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate l’istituto superiore sanità.

Il comma 4 stabilisce la copertura dell’onere mediante corrispondente riduzione di 50 milioni di euro nel 2020 del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, come rideterminato dall’articolo 209 del presente disegno di legge, autorizzando il Ministro dell’economia (comma 5) ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio

Articolo 402 approvato dalla Camera il 23 dicembre 2020:

402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per l’utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo nonché le disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo stesso siano destinate ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative;

b) per una quota pari al 25 per cento, all’incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell’accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;

c) per una quota pari al 60 per cento, all’incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all’erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell’Istituto superiore di sanità».

Misure di interesse per la scuola post DPCM 3 novembre 2020

Pubblichiamo al link di seguito due allegati che contengono informazioni importanti su misure di interesse che riguardano la scuola e che scaturiscono dal DPCM del 3 Novembre 2020, applicabili a partire dal 5 novembre. Nello schema è presente la divisione per zone, tra misure di carattere generale, adottabili nelle cosiddette zone “gialle”, e quelle più specifiche di maggiore e progressiva restrizione, rispettivamente per le zone cosiddette “arancioni” e “rosse”.

Misure di interesse per la scuola post DPCM 3 novembre 2020

Pubblichiamo inoltre al link di seguito il testo redatto dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e indirizzato ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione. Il testo è stato redatto in ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020 e in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica.

Nuove disposizioni per la scuola

INPS | Incremento delle prestazioni di invalidità civile

Pubblichiamo dal sito dell’INPS l’aggiornamento sull’incremento delle prestazioni di invalidità civile per gli invalidi totali e per i titolari di pensione di inabilità previdenziale.

Aumenti in arrivo per i percettori degli assegni di invalidità: con la prossima rata di novembre 2020 l’INPS provvederà a mettere in pagamento la maggiorazione sociale in favore dei soggetti titolari di pensione per invalido civile totale 100%, pensione per i sordi, pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984.

Un incremento fino a 651,51 euro per 13 mensilità (il cosiddetto “incremento al milione”), beneficio riconosciuto dalla legge 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età che, con la sentenza della Corte Costituzionale (n. 152/2020) e il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età.

Si tratta di un beneficio che interessa una platea piuttosto ampia di cittadini per rendere attivo il quale il quale l’Istituto ha lavorato in questi mesi per accelerare le procedure di definizione dell’iter e la semplificazione delle stesse.

Per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Tali soggetti, quindi, non dovranno presentare nessuna domanda.

Per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984, invece, l’adeguamento sarà attribuito a seguito domanda dell’interessato, presentata attraverso i consolidati canali dell’Istituto, i patronati o i Caf. Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a 8.469,63 euro (che sale a 14.447,42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato). Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Al contrario, non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • le pensioni di guerra;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
  • i trattamenti di famiglia;
  • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Tutto il testo del documento redatto dall’INPS può essere consultato a questo link:

Disabilità, aggiornata la guida alle agevolazioni fiscali dell’Agenzia delle Entrate

È liberamente consultabile online l’edizione 2020 della guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”, pubblicazione realizzata ormai da parecchi anni dall’Agenzia delle Entrate, che illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefìci fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità (figli a carico, veicoli, altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici, abbattimento delle barriere architettoniche, spese sanitarie e assistenza personale), indicando le persone che ne hanno diritto.

Figli a carico, veicoli, altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici, abbattimento delle barriere architettoniche, spese sanitarie e assistenza personale: sono i temi trattati nella nuova edizione della guida Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, pubblicata online nelle scorse settimane dall’Agenzia delle Entrate, aggiornamento di una pubblicazione che viene curata ormai da parecchi anni, con l’obiettivo, come viene scritto nelle pagine introduttive di «illustrare il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefìci fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto».
Questo il link al quale la guida è liberamente consultabile.

Alunni con disabilità – Reiscrizione alla medesima classe – Indicazioni esami finali.

Pubblichiamo di seguito il link riguardante un ulteriore approfondimento di quanto espresso nella Nota 793/2020 con riferimento al particolare caso degli alunni con prove “non equipollenti”. Si tratta di una nota pubblicata dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

Di seguito è possibile scaricarla:

Alunni con disabilità – Reiscrizione alla medesima classe – Indicazioni esami finali.

Decreto Rilancio, detrazioni fiscali e bonus: il vademecum dall’Agenzia delle Entrate

In un vademecum pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, sono state illustrate le disposizioni contenute nel Dl 128/2020, il Decreto Rilancio, che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia e di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Particolare attenzione viene dedicata agli aiuti per famiglie e imprese.

Riportiamo il testo integrale del Vademecum del Decreto Rilancio pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.

Qui il link al testo: IL VADEMECUM