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INPS | Incremento delle prestazioni di invalidità civile

Pubblichiamo dal sito dell’INPS l’aggiornamento sull’incremento delle prestazioni di invalidità civile per gli invalidi totali e per i titolari di pensione di inabilità previdenziale.

Aumenti in arrivo per i percettori degli assegni di invalidità: con la prossima rata di novembre 2020 l’INPS provvederà a mettere in pagamento la maggiorazione sociale in favore dei soggetti titolari di pensione per invalido civile totale 100%, pensione per i sordi, pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984.

Un incremento fino a 651,51 euro per 13 mensilità (il cosiddetto “incremento al milione”), beneficio riconosciuto dalla legge 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età che, con la sentenza della Corte Costituzionale (n. 152/2020) e il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età.

Si tratta di un beneficio che interessa una platea piuttosto ampia di cittadini per rendere attivo il quale il quale l’Istituto ha lavorato in questi mesi per accelerare le procedure di definizione dell’iter e la semplificazione delle stesse.

Per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Tali soggetti, quindi, non dovranno presentare nessuna domanda.

Per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984, invece, l’adeguamento sarà attribuito a seguito domanda dell’interessato, presentata attraverso i consolidati canali dell’Istituto, i patronati o i Caf. Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a 8.469,63 euro (che sale a 14.447,42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato). Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Al contrario, non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • le pensioni di guerra;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
  • i trattamenti di famiglia;
  • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Tutto il testo del documento redatto dall’INPS può essere consultato a questo link:

Bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori

Si comunica che è in linea la procedura di compilazione e invio on line delle domande di bonus baby-sitting, previsto dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020), volto al sostegno in favore delle famiglie a fronte dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado a decorrere dal 5 marzo 2020 (D.P.C.M. del 4 marzo 2020).

Tale misura di sostegno può essere richiesta in alternativa al congedo COVID-19 e può essere fruita dalle seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti di aziende private, lavoratori iscritti alle Gestioni speciali degli autonomi e alle Casse professionali, nonché lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’Inps (entro il limite massimo di 600 euro);
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico o privato accreditato), nonché personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (entro il limite massimo di 1000 euro).

Per consultare il testo completo del provvedimento, CLICCA QUI.

Disabilità: una guida in quattro volumi su servizi, contributi, fisco e lavoro

Far conoscere alle persone con disabilità e ai loro familiari i servizi e le opportunità messi a loro disposizione dai diversi settori della Pubblica Amministrazione: punta a questo la guida in quattro volumi “Interventi a favore delle persone con disabilità”, frutto di una collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL.
A  questo link  si può  scaricare gratuitamente  la guida  Interventi a favore delle persone con disabilità , o anche uno o più dei singoli volumi che la compongono.

La guida regionale Interventi a favore delle persone con disabilità è frutto della sinergia istituzionale tra Agenzia delle EntrateInpsInail e Regione Emilia-Romagna.

L’obiettivo è far conoscere i servizi e le opportunità che i diversi settori della Pubblica amministrazione mettono a disposizione delle persone con disabilità e dei loro familiari sia in ambito nazionale che regionale.

Completano il quadro delle misure disponibili i benefici contributivi riconosciuti alle aziende che assumono lavoratori svantaggiati e le misure agevolative previste per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

Per ogni ambito trattato dal volume sono indicati i link per approfondire l’argomento ed i recapiti per ricevere informazioni e assistenza.

La guida è composta da quattro quaderni in cui ogni amministrazione informa ed orienta le persone con disabilità ed i propri familiari secondo le proprie specifiche competenze.

Autismo, il progetto sperimentale e i benefici INPS

Il 2 aprile si celebra la Giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. La Commissione medica superiore nella Comunicazione tecnico scientifica Autismodefinisce questo disturbo come sindrome comportamentale causata da un disordine del neurosviluppo biologicamente determinato, con esordio nei primi tre anni di vita, che perdura per l’intero arco della vita. Le aree prevalentemente interessate sono quelle relative all’interazione sociale reciproca, all’abilità di comunicazione verbale e non verbale recettiva e espressiva – che nei casi in cui vi sia sviluppo del linguaggio si manifesta come difficoltà a comunicare idee e sentimenti – e alla capacità di stabilire relazioni con gli altri. Si tratta di una disabilità permanente con caratteristiche del deficit sociale che possono assumere un’espressività variabile nel tempo.

Come fare richiesta del sostegno economico per invalidità civile

L’INPS garantisce alle persone con sindrome autistica, alle quali sia stato riconosciuto lo status di invalido civile dalle apposite commissioni medico-legali, un sostegno economico per invalidità civile. Il riconoscimento dell’invalidità civile prende avvio con l’inoltro all’Istituto del certificato medico introduttivo da parte di un medico certificatore accreditato presso INPS. Successivamente il cittadino, utilizzando il numero univoco del certificato medico, invia la domanda di invalidità civile all’INPS.

Il Protocollo sperimentale per la tutela della disabilità di minori

Recentemente l’INPS ha sottoscritto un Protocollo sperimentale di intesa, della durata di 18 mesi, con l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, l’Ospedale Gaslini di Genova e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze. Questo protocollo permette ai medici delle strutture aderenti di utilizzare il “certificato specialistico pediatrico”, grazie al quale è possibile acquisire fin da subito – durante il ricovero o cura presso le strutture sanitarie – tutti gli elementi necessari alla valutazione medico legale, evitando al minore eventuali ulteriori esami e accertamenti.

Il “certificato specialistico pediatrico”, predisposto dall’INPS e dalla Società Italiana di Pediatria (SIP), contiene tutti gli elementi utili all’accertamento della specifica patologia, consente di avviare l’iter accertativo medico legale e di evitare ulteriori valutazioni specialistiche che potrebbero rendersi necessarie nei casi di particolare complessità delle patologie.

Al protocollo possono aderire le strutture sanitarie pediatriche che ne facciano richiesta, con particolare riguardo a quelle specializzate nella diagnosi e cura delle patologie genetiche, cromosomiche e alle malattie rare.

L’Istituto, al fine di omogeneizzare le prestazioni sul territorio nazionale, si impegna a utilizzare il certificato specialistico pediatrico per semplificare e ridurre i tempi dei processi sanitari connessi alle domande di prestazione assistenziale, ad adeguare le proprie procedure interne e a fornire un apposito PIN ai medici che ne facciano richiesta. Il fine ultimo è, quindi, promuovere un iter accertativo che consenta la rapida acquisizione di tutti gli elementi valutativi forniti da strutture altamente qualificate,evitando inutili disagi ai minori e alle loro famiglie con reiterate visite medico legali.

Autismo, valutazione dell’invalidità civile tra minori

Riceviamo e pubblichiamo:

Qual è il comportamento più adeguato ed utile da tenersi nella non semplice e serena evenienza correlata alla valutazione della invalidità civile relativa a soggetti (nel caso di specie trattasi prevalentemente di minori vista l’età di prima diagnosi)  che presentino problematiche di carattere neuro-psicopatologico facenti riferimento a quell’insieme variegato di situazioni, a diverso grado di gravità, oggi rientranti in quel complesso psicopatologico definito di spettro autistico ( DSA secondo DSM-5)?

Tale bisogno trae la sua fonte dalla lettura di un insieme piuttosto cospicuo di riflessioni ed istanze, ovviamente prevalentemente genitoriali, rappresentate on line e tramite interscambio di mail sulle personali esperienze maturate e dalla constatazione come, pur a fronte di apparenti similari condizioni di partenza, ne conseguano poi effetti diversificati sul piano del riconoscimento e delle eventuali provvidenze connesse ed erogabili.

Dico subito che trattasi di una materia non solo concettualmente complessa ed articolata ma di un contesto di situazioni tra di loro solo in parte apparentemente codificabili e categorizzabili secondo semplici ed ordinate schematizzazioni. In un tempo in cui lo scambio informativo tramite la rete permette di poter accedere ad un ventaglio ampio di situazioni ampiamente diversificato (peraltro non sempre altrettanto controllate e validate) occorre tener presente come non sia altrettanto semplice conformare i risultati altrui alla propria personale casistica di bisogno.

Proprio per quanto accennato, difficilmente simili complessi quadri di patologia tendono a confluire in tipologie sovrapponibili e quindi è richiesta una attenta, definita analisi e caratterizzazione di ogni singolo caso trattato, appare evidente come le strutture medico legali deputate alla formale valutazioni dei casi a loro presentati tendano doverosamente ad attenersi a criteri metodologici e ad orientamenti valutativi in qualche misura omogenei che traggono la loro base da criteri generali che debbono soddisfare, allo stesso tempo, un solido impianto scientifico quanto una marcata disanbiguità nei termini intrinsecamente esplicativi. Ciò al fine di ridurre al massimo grado eventuali termini di contenziosità, conseguente a differenziazione interpretativa, quanto a produrre eguaglianza ed equanimità nel rispetto del diritto. Ovvero a riconoscere a ciascheduno quanto dovuto in forza della specifica situazione documentata. In tal senso pare opportuno fare riferimento alla Comunicazione tecnico scientifica AUTISMO ** del Coordinamento generale Medico Legale dell’INPS (documento facilmente acquisibile in rete) che risulta al presente l’elemento base di comportamento interpretativo prevedibile a fini valutativi da parte di chi chiamato a definire i singoli concreti casi in giudizio.

I limiti della presente nota non permettono alcun richiamo alle normative di legge che delimitano il campo dei diritti in tema di invalidità civile e delle ulteriori definizioni di handicap ma appare chiaro come il processo formale di accertamento prende avvio (formale domanda) su istanza diretta dell’interessato o, nel caso, da chi per lui, processo che quindi evidentemente trae origine da una preesistente chiara consapevolezza della problematica sanitaria per la quale si ritiene di rientrare nello specifico campo di previsione (invalido, handicap).

Consapevolezza che, pur originandosi dalla diretta esperienza personale e dal vissuto in prima persona maturato, chiaramente non può fermarsi a questo (l’evidenza per quanto manifesta non è mai sufficiente !) ma deve trovare corrispondenza in una documentazione sanitaria coerente in grado di rappresentare in modo indiscutibile la situazione presente che si ritiene essere alla base della menomazione individuale generante ridotta validità o ostacolo o infine necessitante di supporto assistenziale.

Pervenendo al passo della richiesta di valutazione della propria condizione in genere dopo una più o meno lunga ed articolata sequela di valutazioni clinico specialistiche, risulterebbe di estrema utilità avere piena documentazione di tale excursus sanitario da rappresentare al collegio valutante. La problematica spesso (impropriamente) sollevata circa il contesto di provenienza della documentazione sanitaria, privato/pubblico, appare un falso problema alla luce del fatto che esiste un pieno diritto a scegliersi il proprio sanitario di fiducia e quindi la vera discriminante è data dalla intrinseca veridicità, chiarezza ed autorevolezza di quanto certificato. La preferenzialità concettualmente accordata a certificazioni provenienti da struttura pubblica, fatto pur vero, appare tuttavia marginale (N.B. talvolta anche le certificazioni pubbliche vengono disattese senza confronto paritario. Si sta peraltro tendendo una politica di coordinamento tra strutture certificanti e quelle valutanti che sgombri il campo da tali inopportuni ed incomprensibili contrattempi). Di fatto si perviene alla valutazione formale avanti al collegio medico dopo la domanda e presentando una documentazione sanitaria definita attestante la condizione da cui consegue l’individuale classificazione del grado di invalidità e o di handicap nonché la valutazione di talune rilevanti condizioni accessorie (bisogno individuale assistenziale). Trattandosi di soggetti minori, non ancora in previsione lavorativa, risulta inopportuno e sostanzialmente prematura la gradazione del livello di invalidità (1-100%) che pertanto non viene rappresentata, quanto invece appare rilevante il grado di gravità dello specifico caso da cui conseguono una serie di possibili previdenze (handicap grave, indennità di accompagnamento o frequenza). L’ulteriore aspetto ricorrente in tali situazioni riguarda la rivedibilità del soggetto invalido, termine che consegue alla considerazione di una intrinseca possibilità evolutiva migliorativa (o ad una insufficiente/incompleta al momento definizione del caso in esame). In ragione di ciò i casi definibili più gravi e quindi prognosticamente sfavorevoli dovrebbero unicamente essere rivisti alla maggiore età per avere una definitiva valutazione del grado invalidante e delle provvidenze assegnate (evitando inopportune quanto infruttuose nuove valutazioni). Quindi il criterio differenziale per l’approvazione di specifiche provvidenze (indennità di frequenza / indennità di accompagnamento) è sotteso unicamente dalla definizione di gravità intrinseca del caso considerato, dandosi per acclarato come a diversi gradi di gravità conseguano ben differenziati carichi e necessità di supporto assistenziale non solo di carattere specifico professionale sanitario quanto comune e quotidiano (e quindi direttamente coinvolgente l’impegno genitoriale-familiare). Su tale preciso aspetto su cui spesso si rilevano i maggiori dubbi e contrasti come pure incomprese disattenzioni appare opportuno fare riferimento, circa i comportamenti assunti dai collegi medici valutanti. Per quanto lo sviluppo del procedimento medico legale valutativo dal momento della presentazione della domanda iniziale si sviluppi in modo, diremmo, standardizzato (ed a volte percepito come freddamente spersonalizzante) da parte della struttura competente (tempi e modi di valutazione) senza che il soggetto oggetto di valutazione nulla faccia se non passivamente assistervi collaborando, pare sempre opportuno in una simile pratica affidarsi ad un proprio consulente di fiducia (di scelta, patronato, ecc.) in grado di predisporre, accompagnare e valutare in corso d’opera tutto il processo, magari anche presenziando alle fasi materiali della valutazione stessa (spesso vissuto come momento critico del processo stesso) tenuto conto come i promotori del processo valutativo hanno perfettamente il diritto di comprendere quanto fatto ai fini della valutazione stessa. L’avere una propria personale prevalutazione circa il diritto perseguito (ovvero cosa fondatamente mi aspetto di ottenere) conduce poi, a risultato formale ottenuto, a meglio considerare se sussistano elementi di dubbio e o di contrasto (ed in quale misura) circa la complessiva problematica. E con ciò valutare l’opportunità di eventuali azioni di contrasto successive. Se quanto formalmente ottenuto coincide sostanzialmente con quanto perseguito null’altro vi è da fare. Altrimenti se la discrepanza risultasse significativamente oggettiva e macroscopica, l’opposizione in termini legali avanti al Giudice competente appare l’inevitabile conseguenza.

La previsione di aggravamento considera una diversa situazione ovvero come le condizioni cliniche del soggetto  e in particolare del quadro che sostiene la situazione di difficoltà vadano incontro ad un peggioramento ovvero ad una diversa definizione in termini prognostici più gravi. Aspetti che debbono risultare documentati al pari di quanto in sede iniziale rappresentato. In tal caso parte un nuovo processo di valutazione che ripercorre le tappe già richiamate.

Può poi essere infine il caso che un eventuale procedimento di revisione,, sia predeterminato che estemporaneo da parte dell’istituto previdenziale possa comportare un diverso risultato con conseguenze pratiche (ad es. la revoca della concessione di un assegno di accompagnamento in precedenza assegnato e la sua conversione in indennità di frequenza. Ovviamente anche la condizione simmetrica ma in questo caso risultato difficilmente rigettato).

E’ del tutto evidente come processi di cambiamento debbano trovare corretta ed esplicita giustificazione a fronte di elementi caratterizzanti il quadro di base. Vale anche per tali fatti o la silente acquisizione del dato disposto o l’opposizione formale legale. Vale per tale specifica condizione il fatto di farsi assistere in sede di dibattito tecnico (spesso il Giudice incarica un consulente tecnico di propria fiducia, CTU, rispetto al quale le parti in contrasto rappresentano le rispettive posizioni a sostegno e difesa) da proprio consulente di fiducia.

In ogni caso credo si debba porre attenzione e prudenza rispetto qualsivoglia atto si intenda perseguire, che  non esistono mai  situazioni semplici e di intrinseca lampante indiscutibile definizione e che si banalizzi un importante istituto di diritto sociale “tanto al massimo mi verrà dato torto”. Nel perseguimento di diritti occorre sempre una estrema serietà e decisione lucida che poggia su una piena consapevolezza seriamente ponderata. E’ legittimo attendersi eguale serietà e competente applicazione da parte di chi deputato a trattare tali processi che, mai banali pratiche burocratico amministrative, incidono sempre significativamente sulla dignità e nel vissuto di persone fragili.

In definitiva l’accesso ad una delle conseguenze più spesso perseguite e considerate come “ragionevole diritto rispetto alla disgrazia che mi ha direttamente colpito”, l’indennità economica di accompagnamento, indipendentemente dall’evidente particolare impegno di supporto e o assistenza che tali condizioni sempre caratterizzano appare correlabile con le condizioni patologiche di più elevato livello di gravità intrinseca. Livello di gravità desumibile dalle parametrazioni indicate nel riferimento scientifico del DSM 5 (il livello 3 viene considerato come quello maggiormente corrispondente alle situazioni di più elevata necessità assistenziale;per il livello 2 la valutazione appare più indefinita in relazione alla caratterizzazione dello specifico caso) e che possono altresì tenere conto della valutazione delle capacità adattative del soggetto espresse secondo VABS – Vineland adaptative behaviour scale, ovvero in definitiva a condizioni opportunamente richiamate ed indicate nella documentazione specialistica inquadrante il caso singolo.

** https://www.inps.it/docallegatiNP/LIstituto/strutturaorganizzativa/attivit%C3%A0professionale/Documents/competenze_mlegale/Comunicazione_INPS_autismo.pdf, http://www.handylex.org/gun/autismo_accertamento_circolari_indicazioni_INPS.shtml

Minori disabili, le famiglie potranno risparmiare disagi e denaro

Un importante e prezioso protocollo d’intesa per far risparmiare disagi e denaro alle famiglie con minori disabili. Diventeranno infatti operative entro la fine di settembre le linee fissate dall’accordo sottoscritto nella primavera scorsa dall’INPS con le strutture sanitarie Bambino Gesù di Roma, Gaslini di Genova e Meyer di Firenze. L’obiettivo? Quello di accorciare i tempi e di dare maggiori possibilità a minori con disabilità e alle loro famiglie nell’iter sanitario per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali di invalidità e di handicap cui hanno diritto. L’auspicio è che anche altre strutture sanitarie pediatriche facciano richiesta di partecipare all’iniziativa, tanto che tra i passaggi sottolineati nel protocollo c’è anche il fatto che sarà possibile «omogeneizzare le prestazioni sul territorio nazionale».

Il documento varrà diciotto mesi e permetterà ai medici degli ospedali coinvolti, così come alle altre eventuali strutture sanitarie pediatriche che ne faranno richiesta, di utilizzare il certificato specialistico pediatrico, grazie al quale sarà possibile acquisire fin da subito tutti gli elementi necessari alla valutazione medico-legale, evitando dunque al minore ulteriori esami e accertamenti.
Dal canto suo, l’INPS si avvarrà dello stesso certificato specialistico pediatrico per semplificare e ridurre i tempi dei processi sanitari connessi alle domande di prestazione assistenziale, adeguando in tal senso le proprie procedure interne e fornendo un apposito Codice PIN ai medici che ne faranno richiesta.