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Legge sul Neurosviluppo in Regione Umbria: il punto e le proposte di ANGSA Umbria

ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) dell’Umbria, insieme e per voce del Direttore Generale, Andrea Tittarelli, e della sua Presidente, Paola Carnevali Valentini, intende intervenire in merito alla proposta di legge sul Neurosviluppo, a firma del Presidente del Consiglio Regionale dell’Umbria, Marco Squarta, e della Consigliere e Presidente della Commissione Sanità della Regione Umbria, Eleonora Pace.

Le proposte avanzate derivano dalla necessità di intervenire positivamente, attraverso l’impianto delle politiche pubbliche, sulla prospettiva di vita di un bambino o di una bambina che riceve oggi diagnosi di autismo. In quella fase, risulta fondamentale offrire loro servizi abilitanti strumentali, in prospettiva, a un buon inserimento scolastico e a una buona integrazione nei vari contesti. Per raggiungere questo obiettivo, ANGSA Umbria ritiene sia importante intervenire precocemente, soprattutto nella fascia di età tra i 2 e i 6 anni, e legittimare metodi evidence based che ad oggi – secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità – sono ABA (Applied Behavior Analisys), TEACCH (Treatment and Education for Autistic and other Communication-handicapped Children) e DENVER (Early Start Denver Model).

In particolare, l’Associazione auspica una sostanziale revisione dell’articolo 9 “Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale” in cui sarebbe indicato specificare che la natura di tali prestazioni erogate nei centri nascenti sia socio-sanitaria e non socio-assistenziale, in quanto il metodo ABA – come più volte sentenziato dai giudici di diversi tribunali in tutta Italia – è conforme ad una prestazione riabilitativa.

Si specifica, altresì, come, per avere efficacia a livello di intervento, sia necessario garantire intensità protratta nel tempo, dedicando non meno di 12 ore a settimana per ogni piccolo fino alla prima adolescenza. Sicuramente interessante l’affiancamento a questo percorso delle attività socializzanti, facendo però sempre attenzione a quanti risultano metodi/prassi infondate secondo la scienza.

È necessario inoltre precisare che in Terza Commissione Sanità e Servizi della Regione Umbria, nell’ottobre 2020, è stata discussa un’altra proposta di legge per i disturbi del neurosviluppo, su iniziativa dei consiglieri Tommaso Bori e Michele Bettarelli. Già in quella occasione, il nostro ente, insieme alle altre associazioni ascoltate, ha avuto modo di esprimere il proprio parere sulla proposta e nello specifico di chiedere di: uniformare la presa in carico delle persone con disturbi del neurosviluppo in età evolutiva e approntare anche misure per la transizione all’età adulta, onde evitare il drop out, la dispersione dopo la fase in cui si è seguiti dalla neuropsichiatria infantile; istituire posti letto con personale specializzato in neuropsichiatria per i minorenni a bassa e media intensità terapeutica; valorizzare il progetto “DAMA”, già esistente in alcune realtà, con equipe di esperti per la gestione del disturbo dello spettro autistico, composte da infermieri, medici, internisti, chirurghi, pronto soccorso, medici di medicina generale e odontoiatri; costruire un adeguato processo di formazione per chi opera nel settore.

La Regione Umbria saprà sicuramente fare tesoro delle istanze proposte da chi opera da oltre trent’anni nel settore, con esperienza di pianificazione presso tavoli ministeriali e nel contesto dell’Istituto Superiore di Sanità.

 

Legge di Bilancio: 50 milioni per l’autismo

Il 19 dicembre la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato l’emendamento 80.08 alla Legge di Bilancio per il 2021 che aumenta lo stanziamento per la Legge sull’autismo (134/2015) facendo seguito all’appello dell’Angsa. La legge di Bilancio è stata approvata il 23 dicembre alla Camera e si attende a giorni la sua approvazione definitiva dal Senato della Repubblica. Il comunicato di Angsa e il testo dell’emendamento e dell’articolo 402:

Approvato l’emendamento dell’onorevole Gemmato, che prevede per il 2021 uno stanziamento di 50 milioni di euro a favore dell’autismo. Fin da subito abbiamo sostenuto il documento, anche attraverso il video realizzato dai genitori dell’Angsa, diventato virale nel giro di pochissimo tempo. Un bel regalo di Natale per le nostre famiglie. I fondi serviranno anche a sostenere la ricerca scientifica. Un ringraziamento a Gemmato e a tutti coloro che hanno appoggiato la sua proposta. Il fondo verrà così ripartito:

  • 15% allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;
  • 25% all’incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti;
  • 60% all’incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto alla prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall’Istituto superiore di sanità.

L’oggetto dell’emendamento: “Articolo 80-bis – Incremento della dotazione del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico”

Aggiunge l’80-bis che modifica la disciplina relativa al finanziamento delle misure a favore dei soggetti con disturbi dello spettro autistico contenute nella legge di bilancio per il 2016 (Legge n. 208 del 2015). In particolare, la modifica prevista al comma 401 della citata legge di bilancio è volta ad incrementare la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (cd. Fondo autismo) per un importo pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021.

Si ricorda che i commi 401 e 402 della legge di bilancio per il 2016 hanno disposto l’istituzione, presso il Ministero della salute, di tale Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a seguito dell’approvazione della legge n. 134/2015 che ha  previsto interventi finalizzati a garantire  la tutela  della  salute,  il  miglioramento  delle  condizioni  di vita e l’inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in  conformità a quanto previsto da una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo.

Le modalità di attuazione delle norme sono state disposte mediante il decreto del Ministero dell salute di concerto con il MEF, del 30 dicembre 2016. Le  risorse sono state poi aumentate a 10  milioni per ciascuno degli  anni 2019 e 2020 dalla legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, co. 455). Da ultimo, l’articolo 31-ter del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. Decreto Agosto, L. 126/2020) ha incrementato di ulteriori 10 milioni di euro la dotazione per il 2020.

Il comma 2 prevede inoltre una novella al comma 402, articolo 1, della citata legge di bilancio 2016 disponendo che con decreto di natura regolamentare adottato del Ministro della salute, di concerto con il MEF, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione del Fondo autismo e le altre disposizioni necessarie per la sua attuazione. Il regolamento, ai sensi del comma 3, deve essere adottato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio. In particolare, esso dovrà stabilire la destinazione delle risorse del Fondo in base alle seguenti percentuali previste per i diversi settori di intervento:

  1. a) una quota pari al 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;
  2. b) una quota pari al 25% all’incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e private con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, degli adolescenti e degli adulti, con contributo da erogare alle strutture private subordinatamente al conseguimento dell’accreditamento da parte del SSN;
  3. c) una quota pari al 60% all’incremento del personale del SSN preposto la prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate l’istituto superiore sanità.

Il comma 4 stabilisce la copertura dell’onere mediante corrispondente riduzione di 50 milioni di euro nel 2020 del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, come rideterminato dall’articolo 209 del presente disegno di legge, autorizzando il Ministro dell’economia (comma 5) ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio

Articolo 402 approvato dalla Camera il 23 dicembre 2020:

402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per l’utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo nonché le disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo stesso siano destinate ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative;

b) per una quota pari al 25 per cento, all’incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell’accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;

c) per una quota pari al 60 per cento, all’incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all’erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell’Istituto superiore di sanità».

Disabilità, aggiornata la guida alle agevolazioni fiscali dell’Agenzia delle Entrate

È liberamente consultabile online l’edizione 2020 della guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”, pubblicazione realizzata ormai da parecchi anni dall’Agenzia delle Entrate, che illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefìci fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità (figli a carico, veicoli, altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici, abbattimento delle barriere architettoniche, spese sanitarie e assistenza personale), indicando le persone che ne hanno diritto.

Figli a carico, veicoli, altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici, abbattimento delle barriere architettoniche, spese sanitarie e assistenza personale: sono i temi trattati nella nuova edizione della guida Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, pubblicata online nelle scorse settimane dall’Agenzia delle Entrate, aggiornamento di una pubblicazione che viene curata ormai da parecchi anni, con l’obiettivo, come viene scritto nelle pagine introduttive di «illustrare il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefìci fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto».
Questo il link al quale la guida è liberamente consultabile.

Le parti utili di quella Legge sul reclutamento del personale scolastico

«Questo provvedimento è utile ad assicurare un maggior numero di docenti di ruolo, in modo da ridurre il precariato assai presente anche nel numero degli insegnanti per il sostegno»: lo dichiara tra l’altro Salvatore Nocera, presidente del Comitato dei Garanti della FISH e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD, a proposito della Legge 159/19, che ha convertito il Decreto Legge “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”.

«Questo è un provvedimento assai utile per assicurare un maggior numero di docenti di ruolo in modo da ridurre il precariato assai presente anche nel numero degli insegnanti per il sostegno. Utile si rivela pure l’internalizzazione del personale per le pulizie che entra nei ruoli dei collaboratori scolastici. Nei loro confronti, tuttavia, sarà indispensabile che il Ministero predisponga dei corsi di formazione obbligatoria in servizio sui princìpi e le modalità di inclusione degli alunni con disabilità, con specifico riguardo alle modalità di assistenza igienica e cura dell’igiene personale e accompagnamento ai servizi igienici, dal momento che tutti i Contratti Collettivi e le norme legislative degli ultimi vent’anni prevedono tali mansioni di loro esclusiva competenza».
Così Salvatore Nocera, presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down), commenta l’approvazione della Legge 159/19, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 126/19 recante Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
In una scheda presente alla Sezione Scuola nel sito dell’AIPD (a questo link), è disponibile un’ampia sintesi di alcune tra le parti più qualificanti della Legge approvata. (S.B.)

Legge Dopo di noi: misure e agevolazioni per soggetti disabili e senza famiglia

Da Oggi.it del 05.01.2020 l’articolo di Daniele Bonaddio

Che ne sarà dei soggetti disabili se i genitori non potranno più occuparsene (es. in caso di morte)? A questo interrogativo ha cercato di dare risposta la Legge Dopo di noi (Legge n. 112/2016), la quale riconosce una serie di agevolazioni per favorire i soggetti gravemente disabili costretti a vivere senza la presenza di familiari che possono prendersene cura.
Dunque, obiettivo primario della legge è di promuovere e favorire il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità. I benefici sono di diverso tipo: dalla concessione di maggiori agevolazioni fiscali all’estensione di alcune esenzioni in merito all’imposta di successione e donazione ai negozi giuridici, ivi compresi il trust, istituiti a favore di soggetti con disabilità grave.
La legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza.

Ma vediamo nel dettaglio cos’è la legge “Dopo di noi”, quali sono gli aiuti volti a tutelare le persone affette da gravi disabilità e senza famiglia.

Misure e agevolazioni per soggetti disabili.

Legge Dopo di noi: COSA STABILISCE.
Si tratta di una legge in favore di disabili che si trovano improvvisamente senza familiari che possano prestargli assistenza. In pratica, le misure introdotte servono per evitare l’istituzionalizzazione e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.
Nel caso in cui venga nominato un amministratore di sostegno, questi, tenuto conto, ove possibile, della volontà della persona interessata e dei genitori o del genitore eventualmente in vita, definisce o aggiorna i termini del progetto individuale di vita del beneficiario.
La legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità.

Legge Dopo di noi: ISTITUZIONE DEL FONDO DISABILI.
Al fine di dare attuazione alle finalità su esposte, la L. n. 112/2016 ha previsto l’istituzione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Al riguardo sono stati dedicati:
– 90 milioni di euro per l’anno 2016;
– 38,3 milioni di euro per l’anno 2017;
– 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Le finalità del Fondo sono di:
– attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l’isolamento delle persone con disabilità;
– realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;
– realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all’articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
– sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.

Legge Dopo di noi: DETRAIBILITA’ SPESE.
Tra gli incentivi previsti in favore dei disabili privi di assistenza familiare, è possibile annoverare la detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative. In particolare, è stata apportata una modifica in materia di detrazione per oneri di cui all’art. 15, co. 1, lett. f) del Dpr. n. 917/1986 (cd. Tuir). In pratica, dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19% “dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a 630 euro per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente”.

Grazie alla legge “Dopo di noi”, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’importo di 530 euro è elevato a 750 euro relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’art. 3, co. 3, della Legge n. 104/1992.

Legge Dopo di noi: ISTITUZIONE DI TRUST.
Altra agevolazione riguarda l’istituzione di trust a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie. In pratica, i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust, all’atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave accertata, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 2, co. da 47 a 49, del DL n. 262/2006, convertito con modificazioni in Legge n. 286/2006.
Al riguardo, le esenzioni e le agevolazioni sono ammesse a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust. Le esenzioni e le agevolazioni sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:
– l’istituzione del trust sia fatta per atto pubblico;
– l’atto istitutivo identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;
– l’atto istitutivo individui gli obblighi del trustee, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti.
Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal Dpr. n. 642/1972. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all’art. 9, co. 1, del DLgs n. 23/2011.

Legge Dopo di noi: TUTTE LE AGEVOLAZIONI.
Ricapitolando, le agevolazioni che spettano al soggetto disabile privo di assistenza familiare sono:
– esenzione dell’imposta di successione e donazione;
– imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa;
– esenzione bollo su tutti gli atti, i documenti le istanze, i contratti e tutte le attestazioni poste in essere i richieste dal trustee;
– aumento detrazione delle polizze assicurative disabili, in particolare il limite passa da 530 euro a 750 euro per le polizze assicurative aventi a oggetto il rischio morte, a condizione che siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave.

Cargiver familiare e disabilità, approvata la legge

E’ stata approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge sul Caregiver familiare (assistente familiare non professionale) che ci auguriamo potrà sostenere quelle migliaia di genitori (o altri familiari), costretti a rinunciare al lavoro, ed al conseguente reddito, per accudire e sorvegliare i propri figli (o altri familiari) disabili gravi.E’ stata pubblicata infatti in Gazzetta Ufficiale n° 302 del 29-12-2017 (S.O. n° 62) la legge che istituisce un fond di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.

Ecco l’estratto, con la definizione del termine, ed il link (sotto) allo scaricamento della G.U. dal sito ufficiale. Ora attendiamo i decreti attuativi, le circolari ministeriali e le prassi per farne richiesta.

“255. Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.” (pag 32).

Per maggiori info potete visitare questo link:

https://venetoautismo.blogspot.it/2018/01/caregiver-familiare-e-legge.html

Contrassegno per disabili sulle auto | Legislazione e novità

C’era tempo fino al 15 settembre 2015 per adeguarsi alla legislazione riguardante i contrassegni per disabili da apporre all’interno delle auto. A stabilire l’utilizzo del contrassegno di colore blu e non più di quello arancione ci aveva pensato un Decreto del Presidente della Repubblica, il n. 151 del 30 luglio 2012. Da chiarire in merito dunque che l’obbligatorietà riguarda il CUDE Azzurro (Contrassegno Unico Disabili Europeo).

C’è tuttavia un’altra questione che riguarda ancora i contrassegni per disabili: questa volta si tratta del Parere n. 1567 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 marzo 2016, dove si specifica che nell’articolo 381 del DPR 495/92 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice Strada, aggiornato e modificato dal citato DPR 151/12) «pur prevedendo tale condizione [impedita o sensibile riduzione della capacità di deambulazione], non si fa chiaro riferimento agli arti inferiori né alla patologia che la ha determinata. L’articolo dunque non dovrebbe essere interpretato in senso eccessivamente restrittivo, tanto che a sostegno di quanto detto, il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, prevede, all’art. 12, comma 3, che la normativa relativa al contrassegno speciale sia estesa anche alla categoria dei non vedenti.

Un’accezione dunque che lascia intendere che il contrassegno potrebbe essere rilasciato a persone con altro tipo di disabilità: come ad esempio il disabile psichico, il quale teoricamente non ha problemi di deambulazione, ma che proprio a causa della propria specifica patologia, non può essere considerato autonomo nel rapporto con la mobilità e la strada e necessita comunque della mediazione di terze persone che le accompagnano e gestiscono i loro spostamenti.

Una considerazione importante di cui ci facciamo portatori e sulla quale invitiamo a riflettere tutti gli enti e le istituzioni preposte.

Legge sul “Dopo di Noi” | Una guida dell’ANFFAS

E’ trascorso un anno dall’approvazione della Legge 112/16 (Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), nota anche come “Legge sul Dopo di Noi”. L’ANFFAS Nazionale, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, in occasione di questo importante anniversario ha prodotto una guida di facile ed immediata lettura alla norma e al Decreto Attuativo di essa del 23 novembre 2016.
Questo – spiegano dall’ANFFAS – vuole essere uno strumento di semplice e immediata consultazione che, pur non perdendo il fine dell’esaustività dell’informazione, può essere utilizzato da familiari di persone con disabilità, leader associativi, operatori sociali, sanitari e giuridici, nonché dai decisori amministrativi che necessitano di confrontarsi su quanto indicato dalla Legge 112/16, per fare in modo che sui vari territori vi sia una concreta e aderente attivazione del tutto”.

A questo link tutti i dettagli: http://bit.ly/2rXG97y

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: comunicazione@anffas.net.