Articoli

Disabilità | La tabella riassuntiva delle agevolazioni

Vi forniamo di seguito un quadro riassuntivo delle agevolazioni in materia di disabilità.

I documenti necessari per richiedere le agevolazioni sono i seguenti: certificato per non vedenti o sordi; verbale dell’accertamento dell’handicap, certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento per disabili psichici o mentali.

Nota per il familiare della persona con disabilità

A – Disabile in senso generale
B – Portatori di handicap grave, non vedenti, sordomuti, portatori di handicap psichico o mentale
C – Disabile con ridotte o impedite capacità  motorie
D – Qualsiasi contribuente

Soggetti IVA 4% Detrazione 19% Detrazione Fissa Deduzione
Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato (nota esenzione bollo) B, C Si (Vedere nota) Si (Vedere nota)
Prestazioni di servizio rese da officine per l’adattamento del veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento (nota esenzione bollo) C Si (Vedere nota) Si (Vedere nota)
Spese per riparazioni eccedenti l’ordinaria manutenzione B, C No Si
Spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento A Si Si
Acquisto di sussidi tecnici e informatici (ad esempio: computer, fax, modem o altro sussidio telematico) A Si (Vedere nota 1e nota 2) Si
Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità  o menomazione A Si
Spese mediche generiche e paramediche di
assistenza specifica sostenute in caso di
ricovero di un disabile in un istituto di
assistenza e ricovero.
A Si
Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana in istituti di assistenza e ricovero D Per l’importo che eccede € 129,11
Acquisto o affitto di protesi sanitarie ovvero di attrezzature sanitarie D (Vedere nota) Per l’importo che eccede € 129,11
Prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche; trapianto di organi D Per l’importo che eccede € 129,11
Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381 B Si
Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza D Si
Spese sostenute per l’acquisto del cane guida (*) Si (Vedere nota)
Spese di mantenimento per il cane guida (*) € 516,46

(*) L’agevolazione spetta solo ai non vedenti

Richiesta segnalazioni urgenti discontinuità didattica alunni con disabilità

Grazie al lavoro effettuato dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) insieme con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, è emersa l’importanza di riuscire a far applicare correttamente in tutte le scuole, l’articolo 14 comma 4 del D.Lgs 66/17 in materia di continuità del Progetto educativo e didattico.

Questo comma recita infatti che “al fine di garantire la continuità didattica durante l’anno scolastico si applica l’articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297“.

Questo ultimo recita pertanto “1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive. 2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l’inizio dell’anno scolastico successivo.”

FISH lancia dunque un appello, con  sollecitudine: quello di inviare all’indirizzo mail del Dr. Raffaele Ciambrone raffaele.ciambrone@istruzione.it ed in copia a presidenza@fishonlus.it , tutte le segnalazioni di cui familiari con figli in età scolastica sono a conoscenza circa casi di discontinuità didattica a discapito di alunne o alunni con disabilità, affinché la FISH possa sostenere col MIUR la necessità di inviare urgentemente una circolare a tutte le scuole.

Ringraziamo tutti per la disponibilità.

Persone con disabilita’ intellettive e capacita’ decisionale: a che punto siamo?

E’ aperta una consultazione pubblica aperta a persone con disabilità, famiglie, esperti ed istituzioni tramite questionario online anche in versione accessibile, in linguaggio facile da leggere.

L’ art.12 della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità parla di uguale riconoscimento dinanzi alla legge, affermando che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica e godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita. Inoltre, prevede che siano messe in campo, dagli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione, misure adeguate per consentire l’accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica, assicurando che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona.

Rispetto a tutto ciò, quindi, sono efficaci e sufficienti le normative, gli strumenti e le leggi attualmente in vigore nel nostro paese? Per fare il punto della situazione, e per avanzare delle proposte costruttive di modelli innovativi di sostegno al processo decisionale per le persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo, Anffas ha promosso il progetto “Capacity: la legge è eguale per tutti Modelli e strumenti innovativi di sostegni per la presa di decisioni e per la piena inclusione sociale delle persone con disabilità intellettive”.

LE FASI DEL PROGETTO.
La prima fase del progetto intende realizzare un’analisi della concreta attuazione dell’art. 12, anche a confronto con i sistemi introdotti a livello europeo ed internazionale, così da poter individuare i punti critici e le eventuali falle su cui basare le proposte di revisione del sistema giuridico-normativo, ma anche di nuove strategie operative.
La seconda fase è quella operativa, e prevederà la sperimentazione di modelli e pratiche innovative, a sostegno del processo decisionale, così da giungere a una piena inclusione sociale e partecipazione alla cittadinanza attiva per le persone con disabilità intellettive. L’intento sarà supportato anche dalla realizzazione di toolkit (kit di strumenti quali guide, tutorial, esercizi, risorse informatiche) rivolti a persone con disabilità, famiglie, operatori dei servizi, operatori.

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA.
Il 10 luglio scorso è stata quindi lanciata, per dare avvio alla fase 1, una consultazione pubblica per raccogliere le esperienze dei cittadini interessati: l’obiettivo è coinvolgere persone con disabilità, famiglie, esperti ed istituzioni al fine di giungere all’elaborazione, il più possibile condivisa, di proposte innovative e di nuove risposte al tema del sostegno alla presa di decisioni per le persone con disabilità. Si tratta del primo studio nazionale italiano in materia.

CHI PUO’ PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE.
Il questionario è aperto, in particolare, a persone con disabilità, familiari, esperti, professionisti del settore legale e di giustizia (come giudici, avvocati) a persone che ricoprono ruoli di tutori, curatori o amministratori di sostegno e professionisti del settore sociale educativo, nonché a tutti coloro i quali desiderino esprimere la propria opinione e far sentire la propria voce in merito ai sostegni ai processi decisionali ed ai sistemi di tutela per le persone con disabilità nel nostro Paese.

TEMPI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE.
Anffas invita tutti a dare il proprio contributo a questa importante analisi: è possibile accedere alla consultazione tramite internet attraverso la compilazione online di un questionario fino al 5 ottobre 2018,
E’ disponibile una versione “standard” del questionario, ma anche una versione semplificata, “facile da leggere e da capire”, così che possa essere compilata anche da persone con disabilità di tipo intellettivo.

Per info: Progetto CAPACITY

QUI IL LINK AL QUESTIONARIO —> https://it.surveymonkey.com/r/capacityanffas

Gite scolastiche e alunni con disabilità

di (Vinc)Enzo Carbone*

Siamo in pieno periodo di gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalle scuole di ogni ordine e grado con esclusione, forse, della sola scuola dell’infanzia. Accanto ad una serie di casi virtuosi in cui la scuola si fa pienamente carico della partecipazione dell’alunno disabile a questo tipo di iniziative; che – non bisogna dimenticare! – fanno comunque parte dell’attività formativa, vi sono purtroppo episodi, sia pur (vogliamo sperare) sporadici, nei quali ai genitori dei ragazzi con disabilità vengono da porsi una serie di interrogativi del tipo: ma, la scuola ha il dovere di informare la famiglia della possibilità per il ragazzo disabile di partecipare alla gita scolastica? ha il dovere di predisporre i servizi che rendano concretamente possibile tale partecipazione? E, ancora, l’insegnante di sostegno può essere obbligato ad accompagnare il minore nel della gita scolastica? ecc. Esiste una normativa di riferimento?

Interrogativi ai quali – con le riflessioni che vado a condividere con voi – proverò a dare qualche risposta il più possibile chiara e sintetica.

Particolare rilievo mi pare di poter annettere alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 645 dell’11 aprile 2002 nella quale, occupandosi delle convenzioni che i dirigenti delle scuole autonome possono stipulare con le agenzie di viaggi per le gite scolastiche e i viaggi d’istruzione – il Ministero pone alcuni principi molto importanti. Sin dalla premessa si dice, infatti, che questo tipo di iniziative “…rappresentano un’opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l’attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio”. La terminologia chiaramente non è recentissima. Oggi si parlerebbe di inclusione piuttosto che di integrazione scolastica e di studente con disabilità piuttosto che diversamente abile ma, aspetto fondamentale, è appunto la sottolineatura del Ministero quanto all’opportunità offerta dalle gite scolastiche e dai viaggi di istruzione per l’attuazione concreta di quel processo di inclusione dei ragazzi con disabilità, che si aggiunge e connota l’obiettivo “dello sviluppo relazionale e della formazione”, perseguito per tutti gli studenti.

Comprendete bene allora che posto questo principio cardine nella disciplina di questo aspetto della vita scolastica, le risposte del Ministero alle tante domande che in questo periodo i genitori di ragazzi disabili vanno ponendosi appaiono già delinearsi in maniera chiara senza ricorrere agli insegnamenti di cui all’art. 3 della Costituzione o al diritto alle pari opportunità, di cui alla Legge n. 67 del 2006, sulla quale ritornerò più avanti.

con

altra Nota, la n. 2209 dell’11 aprile 2012. il Ministero

stabilendo in maniera chiara l’obbligo e la responsabilità in capo alla singola comunità scolastica di organizzare la gita scolastica o il viaggio di

A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia

di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con D.P.R. 275/1999, ha

configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore sicchè

precisa “che l’effettuazione di

viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n.

297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera

e), D.lgs. n. 297/1994).”

istruzione in tutti i suoi dettagli. Compiti e responsabilità che, per ciò che concerne gli alunni con disabilità, erano già stati chiaramente assegnati alle singole comunità scolastiche dalle importanti circolari ministeriali richiamate nella nota del 2002 e segnatamente la 291 del 1992 e la n. 623 del 1996; le quali pur avendo perso il loro carattere immediatamente prescrittivo per effetto del conferimento dell’Autonomia scolastica, costituiscono comunque un “opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi” come chiaramente precisato dal Ministero con la richiamata nota 2209 del 2012.

Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni con disabilità “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno” afferma all’art. 8, co. 2 la C.M. 291/92.

Ciò significa – come hanno poi chiarito anche successive circolari e note ministeriali – che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).

Con la raccomandazione che ove in una classe di scuola superiore vi sia un compagno maggiorenne che offra la sua disponibilità, la funzione di accompagnatore possa essere affidata proprio a lui, agevolando in tal modo una più autonoma e normale partecipazione del compagno.

In mancanza, sarà comunque onere del Capo d’Istituto e della scuola, intesa quale comunità scolastica nel suo insieme, adottare le misure adeguate a consentire la partecipazione alla gita anche del ragazzo con disabilità, se del caso – questo è un suggerimento che mi sento di formulare in favore dei genitori che dovessero trovarsi a fronteggiare questo genere di difficoltà – insistendo anche con le varie figure che compongono il GLH o il GLIP e, sempre tenendo conto e facendo presente che la mancata soluzione di questo genere di problematiche si tradurrebbe inevitabilmente in una di quelle forme di discriminazione espressamente vietate e dunque

Proprio sulla scorta delle disposizioni e proprio per evitare discriminazioni a carico dell’alunno con disabilità che le spese di viaggio dell’accompagnatore, qualora necessario, sono a carico della comunità scolastica e non della famiglia. Per il trasporto dell’accompagnatore, la scuola potrà valersi di una delle gratuità previste oppure attingere – come per le spese di soggiorno – ai fondi provenienti dal bilancio di istituto o da altre iniziative promozionali ovvero spalmare l’importo delle spese per l’accompagnatore su tutti i partecipanti, compreso l’alunno con disabilità.

Giova ancora evidenziare che al punto 5 la Nota Ministeriale n. 645 dell’11 aprile 2002 precisa che:

“a) l’IS (Istituto Scolastico), per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all’Agenzia Di Viaggi (ADV) la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori culturali;

perseguibili ai sensi della L. 1 marzo 2006 n. 67,

della L. 5 febbraio 1992 n. 104 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle

persone con disabilità del 13 dicembre 2006.

della Legge n. 67/2006

, si ritiene

b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia”

ed al successivo punto 9 che: “i viaggi d’istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto”, laddove “idoneo” significa che deve essere anche accessibile. Se, ad esempio, vi sono alunni su sedia a rotelle, l’agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi: un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, oppure stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per l’assistenza di viaggio alle persone con disabilità.

*Avvocato, genitore di un ragazzo con disturbo dello spettro autistico Iscritto ad ANGSA Lecce

Alunni con disabilita’: quali documenti stilare all’inizio dell’anno scolastico?

Riceviamo e pubblichiamo da Disabili.com

I documenti da stilare all’inizio dell’anno scolastico per gli alunni con disabilità, differenze, contenuti e tempistiche di PDF e PEI.

ROMA. A un mese dall’inizio delle attività scolastiche molte famiglie si chiedono quali siano i tempi per la stesura dei documenti che consentono di formalizzare la predisposizione dei percorsi individualizzati per i loro figli. Ricordiamo quindi quali sono gli strumenti di lavoro essenziali.

In attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 66/17, per quest’anno scolastico i documenti richiesti sono quelli indicati dalle norme di riferimento precedenti. Si devono quindi seguire le indicazioni contenute fondamentalmente nella L. 104/92, nel DPR del 24/02/94 e nel DPCM n. 185/06. In essi si prevede che dopo gli accertamenti e la redazione della Diagnosi Funzionale si proceda con la consegna della documentazione a scuola. A tali attività fa seguito la stesura del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI)

In quale parte dell’anno scolastico bisogna stilare questi ultimi due documenti? Chi partecipa alla stesura?
Il citato DPR del 24/02/94 (articoli 4 e 5) fornisce indicazioni molto dettagliate su entrambi i documenti. Il PDF precede il PEI, in quanto indica il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni) … Viene redatto dall’unità multidisciplinare (medico specialista, neuropsichiatria infantile, terapista della riabilitazione, operatori sociali), dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola … Con la collaborazione dei familiari dell’alunno … E’ aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. Il PDF, quindi, è un documento che dev’essere stilato alla consegna della documentazione attestante la disabilità, dopo un primo periodo di inserimento scolastico – e, dunque, per i nuovi casi, in questo periodo. Dev’essere poi aggiornato in uscita, cioè alla fine di un grado scolastico e non all’inizio del successivo. Sono inoltre previsti bilanci periodici intermedi, diagnostici e prognostici.

Nello stesso DPR leggiamo che il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione … E’ redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno … I soggetti propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale … Gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed integrazione scolastica dell’alunno in situazione di handicap. PEI, dunque, è un documento di lavoro annuale, che viene redatto dopo la stesura del PDF e sempre all’inizio dell’anno scolastico. Nello stesso DPR si fa riferimento a verifiche trimestrali: entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno. Sono previste anche verifiche straordinarie, su richiesta di uno o più soggetti coinvolti nella stesura, ad esempio al subentrare di nuove difficoltà o problematiche. In molte scuole è prassi prevedere solo due verifiche, entro ottobre/novembre e a fine anno. E’ doveroso ricordare che il DPCM n. 185/06 prevede la stesura del PDF e del PEI entro il 30 luglio dell’anno scolastico precedente, per gli effetti di una precedente norma che anticipava le assunzioni dei docenti a fine luglio. Tale disposizione è stata poco applicata per la difficoltà evidente di anticipare il PEI, che è un piano di lavoro annuale, alla fine dell’anno scolastico precedente. In alcuni territori sono state previste bozze da confermare o aggiornare all’inizio dell’anno scolastico.

Nella stesura di entrambi i documenti e del PEI in particolare è centrale la sinergia tra i vari operatori coinvolti ed è centrale il ruolo della famiglia. Il ruolo, le indicazioni ed i suggerimenti di ciascun attore coinvolto devono essere orientati ad armonizzare in massimo grado gli interventi di cui necessita l’alunno ai fini della sua inclusione scolastica. Si auspica grande collaborazione.

Disabilità: anno scolastico non ancora iniziato?

L’anno scolastico non è ancora iniziato per troppi alunni con disabilità.” È l’estrema sintesi della costatazione che la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap esprime a margine del suo Consiglio Nazionale tenutosi sabato scorso e comunica all’interno di un suo comunicato stampa che pubblichiamo integralmente. Nella settimana precedente la FISH, le associazioni federate, tante organizzazioni da altrettanti territori hanno segnalato – anche quest’anno – molte disfunzioni e disagi nell’assegnazione di insegnanti di sostegno, nell’assenza di trasporto, nella carenza di servizi di assistenza educativa e personale.

Chi si augurava che la lunga riflessione attorno alla buona scuola segnasse una svolta repentina anche per la disabilità, raccoglie purtroppo ancora significative delusioni”, sottolinea il presidente FISH Vincenzo Falabella. “Abbiamo per tempo espresso le raccomandazioni più decise ed accorate, ma evidentemente non era sufficiente rivolgersi alle cariche istituzionali più elevate. Le responsabilità per la reale garanzia del diritto allo studio sono ampie e diffuse. Non sono da attribuire al solo Ministero, ma anche alle Regioni e ai Comuni che hanno specifiche competenze.”

Ed in effetti questa denuncia di FISH trova ampia conferma localmente, dalle segnalazioni delle famiglie, delle associazioni, ma anche dalla cronaca. Altrettanti casi rimangono silenti per la rassegnazione dei diretti interessati.

Dal nostro Consiglio Nazionale – e dal movimento più in generale – emerge però una preoccupazione che va oltre i ritardi nell’assegnazione del sostegno, dell’assistenza educativa, dei trasporti”, puntualizza Vincenzo Falabella. Abbiamo una visione più ampia: il reale perseguimento della qualità dell’inclusione scolastica. Non è solo imprescindibile garantire l’accesso e la frequenza delle persone con disabilità, ma è necessario che l’inclusione sia reale, produca effetti positivi e costruttivi, costituisca un percorso di reale crescita individuale e collettiva. La scuola non deve essere un parcheggio per gli alunni con disabilità, né occasione di nuove forme di isolamento o confinamento o di aule speciali. Ciò richiede condivisione, preparazione, aggiornamento in tutti gli attori coinvolti. Una determinazione che non può che giovare alla scuola nella sua interezza.”

In questi giorni FISH, anche in ambito regionale, sarà impegnata sia a fronteggiare le emergenze, sostenendo le famiglie anche in giudizio se del caso, che a rilanciare le ormai note istanze per una reale qualità dell’inclusione.

Disabilità, una piattaforma ti dice dove fare sport

Fare sport, anche se con disabilità, sarà da oggi più facile e semplice. Perché è nata una nuova piattaforma web dove condividere contatti, storie, informazioni, impressioni e promuovere progetti nuovi e nuove associazioni sportive. La comunità digitale riunita attorno a questa necessità si chiama OSO, acronimo di Ogni Sport Oltre, creata dalla Fondazione Vodafone Italia. La piattaforma web è stata lanciata lo scorso giugno, alla presenza di atleti esemplari con Bebe Vio e Alex Zanardi.

Un bisogno, quello che ha fatto venire l’idea alla Fondazione, dettato anche dai dati raccolti dall’Istat: “nel nostro paese il numero di persone che fanno attività fisica è in lieve ma costante aumento. Per una persona con disabilità cercare e trovare dove avvicinarsi a una pratica sportiva può essere però più difficoltoso, dal momento che le strutture e le associazioni attrezzate sono in numero inferiore, pur se presenti”, si legge su Disabili.com.

Ed ecco che OSO avrà al suo interno news, approfondimenti, storie personali di chi vive lo sport con disabilità raccolte all’interno di una community, e soprattutto un’area che geolocalizza associazioni e gruppi in grado, con diversi strumenti, di accogliere i disabili che vogliono praticare sport. Le info sono tutte filtrabili per sport e tipologia di disabilità. Non solo: non mancheranno i consigli su come affrontare al meglio il proprio allenamento e focus su nuove ricerche e tecnologie sportive, anche attraverso video informativi o interviste con ospiti d’eccezione come Alex Zanardi e Fabrizio Passetti.

Il sito presenta poi una sezione dedicata alle associazioni che vogliono proporre e pubblicizzare un proprio progetto, eventualmente dando l’avvio ad un crowdfunding, e un’area marketplace, dove scambiare e acquistare attrezzature sportive e ausili per la pratica del proprio sport preferito.

“Ogni Sport Oltre – conclude Disabili.com – vuole essere una piattaforma sia per progetti nazionali che locali e ospita già circa 40 progetti che hanno partecipato ad un bando per il finanziamento di 1,9 milioni di euro. Ai 28 progetti locali che hanno ottenuto la possibilità di finanziamento in modalità crowdfunding, Fondazione Vodafone Italia ha garantito che contribuirà a donare il 50% del totale dovuto al raggiungimento della metà della cifra totale richiesta, assicurando così una più probabile realizzazione dei progetti”.

Per maggiori informazioni: ognisportoltre.it