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Percorsi nella scuola secondaria di II grado: diploma sì/diploma no

In questo articolo, Graziella Roda tratta la questione, molto rilevante, dei percorsi nella scuola secondaria di II grado, perché in questo pacchetto di norme si fanno distinzioni molto chiare, che è bene comprendere sia come genitori sia come insegnanti. Di seguito il testo integrale della sua comunicazione:

1)     Percorsi nella scuola secondaria di II grado: diploma sì/diploma no

La questione centrale è che nel nostro Paese i diplomi della scuola secondaria di II grado hanno valore legale. Chi fosse particolarmente attratto dalla questione può trovare a questo link gli esiti di una indagine promossa dal Senato nel 2011. http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_280.pdf

Quindi, senza entrare negli aspetti giuridici della questione e neppure nella discussione che negli anni periodicamente si riaccende sull’opportunità o meno di togliere il valore legale ai titoli di studio, ora mi serve soltanto sottolineare che questo fatto è all’origine delle diverse tipologie di PEI che possono essere definiti per i ragazzi con disabilità.

Il decreto all’art. 10 comma 3 li specifica in questo modo:

Nel PEI è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se trattasi di:

  1. percorso ordinario;
  2. percorso personalizzato (con prove equipollenti);
  3. percorso differenziato”.

In questo non c’è niente di nuovo rispetto alla normativa precedente (e non potrebbe essere diversamente, dal momento che questo decreto ministeriale non può scostarsi dalle leggi generali sull’istruzione).

Nel modello di PEI della scuola secondaria di II grado viene richiesta la compilazione, disciplina per disciplina, delle seguenti informazioni, che traggo dalle linee guida per maggiore leggibilità:

Disciplina: ______________

A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione

B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) e ai criteri di valutazione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… con verifiche identiche û equipollenti û

C – Segue un percorso didattico differenziato: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… con verifiche  non equipollenti [indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cui segue il seguente quadro riassuntivo:

La Studentessa/lo Studente segue un percorso didattico di tipo:

û 1. ordinario

û 2 personalizzato (con prove equipollenti)

û 3 differenziato

Vediamo nel dettaglio cosa le Linee Guida specificano rispetto alla questione.

Il tema è trattato diffusamente ai punti 8.2 e 8.3

Non riporto qui tutto il contenuto di questi punti, perché è molto lungo e dettagliato ed è bene che ciascuno lo ponderi direttamente.

Cerchiamo semplicemente di riassumerne i punti essenziali (che non modificano norme generali dell’istruzione ma specificano meglio la questione, vista la molta confusione che in taluni casi si era venuta creando).

  1. a)Per poter ottenere il diploma finale l’alunno certificato deve poter seguire “un percorso di studi che, anche se personalizzato, sia sostanzialmente riconducibile a quello previsto per l’indirizzo di studi frequentato e sostenere, in tutte le discipline, prove di verifica ritenute equipollenti, ossia ritenute dello stesso valore di quelle somministrate alla classe
  2. b)Laddove ciò non sia possibile, si accede ad una progettazione che viene chiamata “differenziata” e che consente qualsiasi tipo di personalizzazione di cui l’alunno possa avere necessità. Tale progettazione non porta al titolo di studio ma ad un attestato di competenze.
  3. c)“Le decisioni che riguardano la corrispondenza dei percorsi disciplinari e l’equipollenza – ossia la validità delle prove di verifica – sono di competenza del Consiglio di classe non del GLO nel suo insieme … occorre ricordare che questa decisione rientra nella valutazione degli apprendimenti e il Consiglio di Classe ha pertanto diritto ad affrontarla in modalità riservata, senza doverne discutere con gli altri partecipanti ai lavori del GLO”;
  4. d)Quanto indicato al punto precedente non implica che la famiglia debba per forza accettare un PEI differenziato “La prima applicazione della programmazione differenziata richiede una formale proposta del Consiglio di classe ai genitori, che successivamente deve essere concordata con loro: essi possono rifiutarla e in questo caso saranno somministrate in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l’ordinaria progettazione dell’indirizzo di studi frequentato, anche se andranno comunque garantite le attività di sostegno e continueranno ad essere applicate tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione indicati nel riquadro 8.2”
  5. e)Quanto sopra riportato è particolarmente importante perché precisa che il fatto che la famiglia scelga di non accettare il PEI differenziato non implica l’abbandono dell’alunno alla vita della classe; non lo si lascia senza aiuti nel suo percorso di apprendimento. Vanno infatti individuate ed applicate tutte le forme di compensazione possibili, pur restando nell’ambito del percorso equipollente.
  6. f)C’è un punto nelle linee guida che desta una qualche preoccupazione secondo me: “La scuola deve verificare che siano chiare ai genitori le conseguenze di ogni decisione presa in questo ambito, ossia che cosa comporta l’accettazione del percorso differenziato ma anche quali possono essere i rischi di insuccesso a cui lo studente può andare incontro se deve sostenere valutazioni equipollenti. Poiché i soggetti coinvolti in questa decisione (genitori e Consiglio di classe) partecipano ai lavori del GLO, ma sono autonomi e distinti rispetto ad esso nelle rispettive differenziazioni, si deciderà secondo i casi se inserire queste procedure all’interno del gruppo stesso, verbalizzando le decisioni assunte, o se sia più opportuno gestirle separatamente”. È chiaro a questo punto che la differenziazioni tra le componenti del GLO scuola/famiglia, che pare sia stato giustificato dicendo che si trattava semplicemente di definire l’accesso al SIDI, si appalesa invece chiaro in questo passaggio: ci sono due componenti distinte nel GLO, una sono i docenti e una è la famiglia, la scuola può decidere di discutere la scelta del PEI differenziato o equipollente senza la presenza della famiglia, cui resterà soltanto la possibilità di accettarla o rifiutarla;
  7. g)Una volta accettata la programmazione differenziata, essa prosegue negli anni seguenti senza che sia necessaria automaticamente una nuova approvazione da parte della famiglia
  8. h)Tuttavia è possibile modificare la scelta sia in un senso sia in un altro. È cioè possibile passare da un PEI equipollente a uno differenziato nel caso si verifichi che l’alunno non è in grado di seguire la programmazione della classe neppure con gli aiuti possibili. È altresì possibile passare da un PEI differenziato ad un PEI equipollente: “Il passaggio dalla programmazione differenziata a una valida per il conseguimento del titolo è infatti possibile se il Consiglio di classe decide, in base agli elementi di valutazione in suo possesso e con adeguata motivazione, che lo studente è in grado di apprendere anche le discipline seguite in precedenza in modo differenziato, sostenendo in un secondo momento prove equipollenti
  9. i)Nelle linee guida c’è una precisazione importante a proposito del passaggio dalla programmazione differenziata alla programmazione equipollente. “A tutte le considerazioni fatte fin qui si collega anche il problema del passaggio da PEI differenziato a PEI semplificato. La “procedura” con la quale alcune famiglie chiedono questo passaggio solo nell’ultimo anno, con esiti spesso paradossali e con frequente insorgenza di contenzioso, è una grave criticità e una stortura più e più volte segnalata dalle istituzioni scolastiche. Infatti è del tutto evidente che sostenere un esame con prove equipollenti sulla base di un PEI “semplificato” significa che tali prove debbono essere costruite in modo tale da poter accertare il raggiungimento, sia pur a livello essenziale, di competenze e risultati / obiettivi di apprendimento di un intero percorso scolastico, e non dell’ultimo anno. Un raggiungimento che non può avvenire nell’arco del solo ultimo anno, se negli anni precedenti il percorso non è stato conforme a quello ordinario. Pur tuttavia, è sempre ammessa la possibilità di rientrare in un percorso ordinario, qualora lo studente superi prove integrative, in apposita sessione, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso duranti i quali è stato seguito un percorso differenziato”.
  10. j)È bene ancora precisare che “In presenza di percorsi misti, differenziati in alcune discipline e sostanzialmente ordinari o personalizzati ma con verifiche equipollenti in altre, il percorso didattico complessivo è necessariamente differenziato, perché nel nostro impianto ordinamentale è sufficiente una singola “non conformità” in una disciplina per precludere il conseguimento del diploma
  11. k)In un successivo passaggio, le linee guida entrano in modo più specifico sulla questione dei percorsi equipollenti e sulle relative modalità di valutazione. “Con l’opzione “B” si definisce un percorso che, pur personalizzato o adattato, conserva la sua validità ai fini del conseguimento del titolo di studio e prevede la possibilità di somministrare prove di verifica dichiarate equipollenti (in certi casi particolari, anche identiche), ossia dello stesso valore di quelle della classe pur se diverse rispetto ai contenuti, rendendo possibili semplificazioni che non compromettano la loro validità. Possono rientrare in questo ambito eventuali dispense da prestazioni ritenute non indispensabili, supporti che garantiscono in ogni caso l’autonomia di base, facilitazioni non determinanti… Valutando queste personalizzazioni si terrà conto anche della rilevanza che possono avere le varie discipline nello specifico indirizzo di studi. Modificando in questo modo la progettazione, anche se non in modo radicale, cambiano molto probabilmente anche i risultati attesi per cui diventa necessario adattare i criteri di valutazione definiti per la classe”. È bene fare molta attenzione in questi passaggi, perché le scuole corrono il rischio, con buone intenzioni, di concedere facilitazioni che poi, arrivando all’Esame di Stato, potrebbero costituire un ostacolo al diploma, soprattutto ove non fossero accettate dal Presidente di Commissione. Quindi prima di effettuare scelte rischiose i dirigenti scolastici e i docenti sono invitati a consultare l’Amministrazione, in modo particolare i Dirigenti Tecnici che effettuano la sorveglianza sugli Esami di Stato.
  12. l)Torna ovviamente la questione dell’esonero da alcune discipline, che nella scorsa mail ho definito incomprensibile, in quanto totalmente riconducibile alla fattispecie del PEI differenziato (perché questo è). In ogni caso le linee-guida precisano che “L’esonero è deciso dal Consiglio di classe, non solo dall’insegnante titolare della disciplina, e deve costituire una scelta eccezionale derivante da impedimenti oggettivi o incompatibilità, non da mere difficoltà di apprendimento In questi casi si specifica che per la disciplina in questione è stato deciso l’esonero e, di conseguenza, si indica quali attività alternative vengono svolte in quelle ore, nonché come vengono organizzate e valutate.”. Ripeto tuttavia che questa questione dell’esonero è soltanto confusiva, sempre a mio avviso. 

2)     Diritto allo studio non significa diritto al diploma

Proprio la questione del valore legale del titolo di studio fa sì che non si possa richiedere a tutti i costi l’ottenimento del diploma, perché esso prevede il possesso di determinati standard di competenze che devono essere raggiunti. Nelle linee guida c’è un settore in cui si esamina in modo approfondito la questione, partendo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.215/87.