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Alunni con disabilità – Reiscrizione alla medesima classe – Indicazioni esami finali.

Pubblichiamo di seguito il link riguardante un ulteriore approfondimento di quanto espresso nella Nota 793/2020 con riferimento al particolare caso degli alunni con prove “non equipollenti”. Si tratta di una nota pubblicata dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

Di seguito è possibile scaricarla:

Alunni con disabilità – Reiscrizione alla medesima classe – Indicazioni esami finali.

Gite scolastiche e alunni con disabilità

di (Vinc)Enzo Carbone*

Siamo in pieno periodo di gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalle scuole di ogni ordine e grado con esclusione, forse, della sola scuola dell’infanzia. Accanto ad una serie di casi virtuosi in cui la scuola si fa pienamente carico della partecipazione dell’alunno disabile a questo tipo di iniziative; che – non bisogna dimenticare! – fanno comunque parte dell’attività formativa, vi sono purtroppo episodi, sia pur (vogliamo sperare) sporadici, nei quali ai genitori dei ragazzi con disabilità vengono da porsi una serie di interrogativi del tipo: ma, la scuola ha il dovere di informare la famiglia della possibilità per il ragazzo disabile di partecipare alla gita scolastica? ha il dovere di predisporre i servizi che rendano concretamente possibile tale partecipazione? E, ancora, l’insegnante di sostegno può essere obbligato ad accompagnare il minore nel della gita scolastica? ecc. Esiste una normativa di riferimento?

Interrogativi ai quali – con le riflessioni che vado a condividere con voi – proverò a dare qualche risposta il più possibile chiara e sintetica.

Particolare rilievo mi pare di poter annettere alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 645 dell’11 aprile 2002 nella quale, occupandosi delle convenzioni che i dirigenti delle scuole autonome possono stipulare con le agenzie di viaggi per le gite scolastiche e i viaggi d’istruzione – il Ministero pone alcuni principi molto importanti. Sin dalla premessa si dice, infatti, che questo tipo di iniziative “…rappresentano un’opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l’attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio”. La terminologia chiaramente non è recentissima. Oggi si parlerebbe di inclusione piuttosto che di integrazione scolastica e di studente con disabilità piuttosto che diversamente abile ma, aspetto fondamentale, è appunto la sottolineatura del Ministero quanto all’opportunità offerta dalle gite scolastiche e dai viaggi di istruzione per l’attuazione concreta di quel processo di inclusione dei ragazzi con disabilità, che si aggiunge e connota l’obiettivo “dello sviluppo relazionale e della formazione”, perseguito per tutti gli studenti.

Comprendete bene allora che posto questo principio cardine nella disciplina di questo aspetto della vita scolastica, le risposte del Ministero alle tante domande che in questo periodo i genitori di ragazzi disabili vanno ponendosi appaiono già delinearsi in maniera chiara senza ricorrere agli insegnamenti di cui all’art. 3 della Costituzione o al diritto alle pari opportunità, di cui alla Legge n. 67 del 2006, sulla quale ritornerò più avanti.

con

altra Nota, la n. 2209 dell’11 aprile 2012. il Ministero

stabilendo in maniera chiara l’obbligo e la responsabilità in capo alla singola comunità scolastica di organizzare la gita scolastica o il viaggio di

A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia

di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con D.P.R. 275/1999, ha

configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore sicchè

precisa “che l’effettuazione di

viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n.

297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera

e), D.lgs. n. 297/1994).”

istruzione in tutti i suoi dettagli. Compiti e responsabilità che, per ciò che concerne gli alunni con disabilità, erano già stati chiaramente assegnati alle singole comunità scolastiche dalle importanti circolari ministeriali richiamate nella nota del 2002 e segnatamente la 291 del 1992 e la n. 623 del 1996; le quali pur avendo perso il loro carattere immediatamente prescrittivo per effetto del conferimento dell’Autonomia scolastica, costituiscono comunque un “opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi” come chiaramente precisato dal Ministero con la richiamata nota 2209 del 2012.

Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni con disabilità “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno” afferma all’art. 8, co. 2 la C.M. 291/92.

Ciò significa – come hanno poi chiarito anche successive circolari e note ministeriali – che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).

Con la raccomandazione che ove in una classe di scuola superiore vi sia un compagno maggiorenne che offra la sua disponibilità, la funzione di accompagnatore possa essere affidata proprio a lui, agevolando in tal modo una più autonoma e normale partecipazione del compagno.

In mancanza, sarà comunque onere del Capo d’Istituto e della scuola, intesa quale comunità scolastica nel suo insieme, adottare le misure adeguate a consentire la partecipazione alla gita anche del ragazzo con disabilità, se del caso – questo è un suggerimento che mi sento di formulare in favore dei genitori che dovessero trovarsi a fronteggiare questo genere di difficoltà – insistendo anche con le varie figure che compongono il GLH o il GLIP e, sempre tenendo conto e facendo presente che la mancata soluzione di questo genere di problematiche si tradurrebbe inevitabilmente in una di quelle forme di discriminazione espressamente vietate e dunque

Proprio sulla scorta delle disposizioni e proprio per evitare discriminazioni a carico dell’alunno con disabilità che le spese di viaggio dell’accompagnatore, qualora necessario, sono a carico della comunità scolastica e non della famiglia. Per il trasporto dell’accompagnatore, la scuola potrà valersi di una delle gratuità previste oppure attingere – come per le spese di soggiorno – ai fondi provenienti dal bilancio di istituto o da altre iniziative promozionali ovvero spalmare l’importo delle spese per l’accompagnatore su tutti i partecipanti, compreso l’alunno con disabilità.

Giova ancora evidenziare che al punto 5 la Nota Ministeriale n. 645 dell’11 aprile 2002 precisa che:

“a) l’IS (Istituto Scolastico), per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all’Agenzia Di Viaggi (ADV) la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori culturali;

perseguibili ai sensi della L. 1 marzo 2006 n. 67,

della L. 5 febbraio 1992 n. 104 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle

persone con disabilità del 13 dicembre 2006.

della Legge n. 67/2006

, si ritiene

b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia”

ed al successivo punto 9 che: “i viaggi d’istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto”, laddove “idoneo” significa che deve essere anche accessibile. Se, ad esempio, vi sono alunni su sedia a rotelle, l’agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi: un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, oppure stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per l’assistenza di viaggio alle persone con disabilità.

*Avvocato, genitore di un ragazzo con disturbo dello spettro autistico Iscritto ad ANGSA Lecce

Alunni con disabilita’: quali documenti stilare all’inizio dell’anno scolastico?

Riceviamo e pubblichiamo da Disabili.com

I documenti da stilare all’inizio dell’anno scolastico per gli alunni con disabilità, differenze, contenuti e tempistiche di PDF e PEI.

ROMA. A un mese dall’inizio delle attività scolastiche molte famiglie si chiedono quali siano i tempi per la stesura dei documenti che consentono di formalizzare la predisposizione dei percorsi individualizzati per i loro figli. Ricordiamo quindi quali sono gli strumenti di lavoro essenziali.

In attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 66/17, per quest’anno scolastico i documenti richiesti sono quelli indicati dalle norme di riferimento precedenti. Si devono quindi seguire le indicazioni contenute fondamentalmente nella L. 104/92, nel DPR del 24/02/94 e nel DPCM n. 185/06. In essi si prevede che dopo gli accertamenti e la redazione della Diagnosi Funzionale si proceda con la consegna della documentazione a scuola. A tali attività fa seguito la stesura del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI)

In quale parte dell’anno scolastico bisogna stilare questi ultimi due documenti? Chi partecipa alla stesura?
Il citato DPR del 24/02/94 (articoli 4 e 5) fornisce indicazioni molto dettagliate su entrambi i documenti. Il PDF precede il PEI, in quanto indica il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni) … Viene redatto dall’unità multidisciplinare (medico specialista, neuropsichiatria infantile, terapista della riabilitazione, operatori sociali), dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola … Con la collaborazione dei familiari dell’alunno … E’ aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. Il PDF, quindi, è un documento che dev’essere stilato alla consegna della documentazione attestante la disabilità, dopo un primo periodo di inserimento scolastico – e, dunque, per i nuovi casi, in questo periodo. Dev’essere poi aggiornato in uscita, cioè alla fine di un grado scolastico e non all’inizio del successivo. Sono inoltre previsti bilanci periodici intermedi, diagnostici e prognostici.

Nello stesso DPR leggiamo che il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione … E’ redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno … I soggetti propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale … Gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed integrazione scolastica dell’alunno in situazione di handicap. PEI, dunque, è un documento di lavoro annuale, che viene redatto dopo la stesura del PDF e sempre all’inizio dell’anno scolastico. Nello stesso DPR si fa riferimento a verifiche trimestrali: entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno. Sono previste anche verifiche straordinarie, su richiesta di uno o più soggetti coinvolti nella stesura, ad esempio al subentrare di nuove difficoltà o problematiche. In molte scuole è prassi prevedere solo due verifiche, entro ottobre/novembre e a fine anno. E’ doveroso ricordare che il DPCM n. 185/06 prevede la stesura del PDF e del PEI entro il 30 luglio dell’anno scolastico precedente, per gli effetti di una precedente norma che anticipava le assunzioni dei docenti a fine luglio. Tale disposizione è stata poco applicata per la difficoltà evidente di anticipare il PEI, che è un piano di lavoro annuale, alla fine dell’anno scolastico precedente. In alcuni territori sono state previste bozze da confermare o aggiornare all’inizio dell’anno scolastico.

Nella stesura di entrambi i documenti e del PEI in particolare è centrale la sinergia tra i vari operatori coinvolti ed è centrale il ruolo della famiglia. Il ruolo, le indicazioni ed i suggerimenti di ciascun attore coinvolto devono essere orientati ad armonizzare in massimo grado gli interventi di cui necessita l’alunno ai fini della sua inclusione scolastica. Si auspica grande collaborazione.